Acconto Iva 2020, modalità e termini di versamento

Il decreto Ristori-quater ha previsto il rinvio di alcuni termini di versamento in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi compreso il versamento dell’acconto Iva, per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione e che si trovano in determinate condizioni soggettive e oggettive. Pertanto accanto al termine di versamento ordinario dell’acconto del 28 dicembre 2020 (essendo il 27 giorno festivo), i contribuenti interessati dal decreto possono invocare la proroga del versamento al 16 marzo 2021 (in un’unica soluzione oppure versando, entro tale data, la prima di quattro rate mensili).

AMBITO SOGGETTIVO

A norma dell’articolo 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 405, sono tenuti al versamento di un anticipo (acconto) sull’Iva  dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), tutti
soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni e i versamenti  dell’imposta sul valore aggiunto:

su base mensile,  ai sensi dell’articolo 1 del Dpr 23 marzo 1998, n. 100, ovvero;

su base trimestrale “per natura” , indipendentemente dal volume d’affari realizzato nell’anno precedente, a norma dell’articolo 74, comma 4, del Dpr 26.10.1972, n. 633 nonché;

su base “trimestrale per opzione”, ai sensi dell’articolo 7 del Dpr 14 ottobre 1999, n. 542.

Soggetti Esonerati

Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto Iva, i soggetti passivi che:

› devono versare un acconto inferiore a 103,29 euro;

› hanno cessato l’attività nel corso del 2020 e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese di dicembre 2020 (contribuenti

“mensili”) oppure all’ultimo trimestre 2020 (contribuenti “trimestrali”);

› operano in regime di esonero, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972 (es. i produttori agricoli);

› esercitano attività di intrattenimento in regime speciale di cui all’articolo 74, comma 6, del Dpr 633/1972;

› applicano il regime forfetario di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (es. le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere);

› applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’articolo 27, comma 1–2, del Dl 6 luglio 2011, n. 98;

› applicano il regime forfetario per gli autonomi di cui all’articolo 1, comma 54–89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

› nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili o esenti agli effetti dell’Iva;

› hanno effettuato esclusivamente operazioni attive con applicazione del meccanismo dello split payment.

Nota bene

In relazione alle differenti modalità previste per la determinazione dell’acconto Iva (di cui si dirà in seguito), risultano altresì esonerati dal versamento in parola, i soggetti passivi Iva che:

› hanno iniziato l’attività nel corso del 2020;

› hanno evidenziato un credito Iva nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2019 (contribuenti “mensili”);

› hanno evidenziato un credito Iva nella liquidazione relativa all’ultimo trimestre del 2019 (contribuenti “trimestrali per natura”);

› hanno evidenziato un credito Iva nella dichiarazione annuale relativa al 2019 (contribuenti “trimestrali per opzione”);

› prevedono di evidenziare un credito Iva nell’ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa al 2020 o nella dichiarazione Iva annuale relativa al 2020.

METODI DI DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO

Il contribuente ha a disposizione tre metodi alternativi di determinazione dell’acconto Iva (metodo storico, metodo previsionale e metodo analitico), con possibilità di applicare il metodo più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcunché qualora, in base al metodo scelto, non risulti dovuta alcuna somma.

Metodo storico

Il metodo storico costituisce il metodo ordinario di determinazione dell’acconto Iva e prevede il versamento di un importo pari all’88% del versamento effettuato (o che si sarebbe dovuto effettuare) per l’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Nello specifico, la base di calcolo per l’acconto Iva 2020 coincide con:

› il debito d’imposta relativo al mese di dicembre 2019, per i contribuenti “mensili”;

› il debito d’imposta relativo al quarto trimestre 2019, per i contribuenti trimestrali “per natura”;

› il saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno 2019, per i contribuenti trimestrali “per opzione”.

Nota bene

La base di calcolo utilizzata deve essere considerata al lordo dell’eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2019 e al netto degli eventuali interessi che erano dovuti in sede di dichiarazione annuale per il 2019.

METODO STORICO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE MODALITÀ DI CALCOLO
Contribuente mensile › Acconto versato per il 2019: euro 1.000

› Saldo Iva dicembre 2019: euro 2.500

› Totale Iva dovuta per dicembre 2019: euro 3.500

Acconto dovuto per il 2020: euro 3.080= (euro 3.500 * 88%)

Contribuente trimestrale “per natura” › Acconto versato per il 2019: euro 1.000

› Saldo Iva ultimo trimestre 2019: euro 2.000       › Totale Iva dovuta per l’ultimo trimestre 2019: euro

3.000

Acconto dovuto per il 2020: euro 2.640 = (euro 3.000 * 88%)

Contribuente trimestrale “per opzione” › Acconto versato per il 2019: euro 2.500

› Saldo Iva dichiarazione annuale 2019: euro 4.545 (di cui interessi 1% euro 45)

› Totale Iva dovuta per l’ultimo trimestre 2019: euro 7.000

= (euro 2.500 + euro 4.545 – euro 45)

Acconto dovuto per il 2020: euro 6.160 = (euro 7.000 * 88%)

 

Modifica periodicità dei versamenti

Nel caso in cui, in conseguenza della variazione del volume d’affari, la periodicità dei versamenti Iva sia mutata durante il 2020, rispetto a quella adottata nel 2019, devono essere osservate le regole previste dall’articolo 6, comma 3, della Legge 405/1990. In particolare, per i contribuenti che sono passati:

› dal regime di liquidazione e versamenti su base mensile, applicato nel 2019, al regime su base trimestrale nel 2020, la base di calcolo dell’acconto Iva 2020 è pari all’ammontare dell’Iva versata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, compreso l’eventuale acconto, al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2019;

› dal regime di liquidazione e versamenti su base trimestrale, applicato nel 2019, al regime su base mensile nel 2020, la base di calcolo dell’acconto Iva 2020 è pari a un terzo dell’Iva versata per l’ultimo trimestre 2019 compreso l’acconto (per i contribuenti trimestrali “per natura”) oppure a un terzo dell’Iva versata in sede di dichiarazione annuale relativa al 2019 includendo anche l’acconto (per i contribuenti trimestrali “per opzione”).

 

Metodo previsionale

Qualora si ricorra al metodo previsionale prescritto dall’articolo 6, comma 2, della Legge 405/1990, la base di calcolo dell’acconto Iva 2020 è determinata effettuando una stima delle operazioni riferite all’ultimo mese o trimestre del 2020.

Nota bene

L’importo da versare a titolo di acconto sarà pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare in riferimento a tale periodo, vale a dire:

› per il mese di dicembre 2020, se si tratta di contribuenti “mensili”;

› per il quarto trimestre del 2020, se si tratta di contribuenti trimestrali “per natura”;

› in sede di dichiarazione annuale per il 2020, se si tratta di contribuenti trimestrali “per opzione”.

 

Metodo analitico (o effettivo)

Adottando il metodo analitico (o effettivo) previsto dall’articolo 6, comma 3-bis, della Legge 405/1990, la base di calcolo dell’acconto Iva è determinata tenendo conto dell’importo risultante da un’apposita liquidazione dell’imposta, relativamente alle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), fino alla data del 20 dicembre. Più precisamente, l’acconto Iva 2020 è pari al 100% dell’imposta risultante dall’apposita liquidazione effettuata al 20 dicembre 2020, la quale tiene conto:

› per i contribuenti trimestrali, delle operazioni attive effettuate nel periodo 1 ottobre 2020 – 20 dicembre 2020 (ivi comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e delle operazioni passive registrate nel medesimo periodo;

› per i contribuenti mensili, delle operazioni attive effettuate nel periodo 1 dicembre 2020 – 20 dicembre 2020 (ivi comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e delle operazioni passive registrate nel medesimo periodo.

METODO ANALITICO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE MODALITÀ DI CALCOLO
Contribuente mensile › › ›

Iva su fatture emesse 1.12.2020 – 20.12.2020: euro

23.000

Iva su cessioni effettuate entro il 20.12.2020 con fatturazione differita: euro 1.000

Iva detraibile su fatture di acquisto registrate 1.12.2020 –

20.12.2020: euro 12.000

Saldo a credito mese di novembre 2020: euro 1.600      Acconto dovuto per il 2020: euro 10.400 = (euro 23.000 + euro 1.000 – euro 12.000 – euro 1.600)

Contribuente trimestrale › › › Iva su fatture emesse 1.10.2020 – 20.12.2020: euro

31.000

Iva su cessioni effettuate entro il 20.12.2020 con fatturazione differita: euro 2.000

Iva detraibile su fatture di acquisto registrate 1.10.2020 20.12.2020: euro 16.000

  Saldo a credito terzo trimestre 2020: euro 3.000
  Acconto dovuto per il 2020: euro 14.000 = (euro 31.000 + euro 2.000 – euro 16.000 – euro 3.000)

Per la corretta determinazione dell’acconto Iva, occorre, inoltre, tener conto delle regole particolari previste per alcune tipologie di contribuenti

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI – REGOLE

TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE REGOLE PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE ACCONTO IVA
Contribuenti che operano nei settori di cui all’articolo 1, comma 471, L. 311/2004 (es. le aziende che somministrano acqua, gas, energia elettrica, ecc.) Tali contribuenti devono calcolare l’acconto Iva in misura pari al 97% della media dei versamenti eseguiti (o che avrebbero dovuto eseguire) per i primi tre trimestri del 2020, se nell’anno

2019 hanno versato un ammontare di Iva superiore ad euro 2.000.000 (cd. metodo storico speciale): non è ammessa l’adozione del metodo storico ordinario e di quello previsionale, mentre è consentita l’applicazione del metodo analitico

(risoluzione n. 16/E del 21 gennaio 2008 e circolare n. 54/E del 23 dicembre 2005). Se uno dei predetti soggetti partecipa alla liquidazione Iva di gruppo (articolo 73, comma 3, del Dpr 633/1972), l’acconto del gruppo deve essere determinato sommando algebricamente:

› l’acconto dovuto dai soggetti tenuti ad applicare il metodo storico speciale;

› l’acconto dovuto dalle altre società partecipanti, calcolato secondo il metodo più vantaggioso tra quello storico o previsionale.

Resta ferma la possibilità di applicare il metodo analitico

(Risposta interpello agenzia delle Entrate 28 agosto 2019, n. 350).

Soggetti con contabilità separata di cui all’articolo 36 del Dpr 633/1972 Nella determinazione dell’acconto Iva, tali soggetti devono calcolare:

› il dato storico sommando algebricamente le risultanze dell’ultima liquidazione periodica del 2019 (per i contribuenti

“mensili” e per quelli trimestrali “per natura”) e della dichiarazione annuale Iva per il 2019 (per i contribuenti trimestrali “per opzione”), tenendo conto dei correttivi da apportare alle citate risultanze, qualora nel corso del 2020 si siano verificate variazioni nei volumi d’affari delle attività

gestite separatamente rispetto al 2019;

› il dato previsionale (e si ritiene anche quello effettivo) con i medesimi criteri sopra descritti, ma facendo riferimento alle risultanze previste per il 2020.

Soggetti che affidano a terzi la tenuta della contabilità È prevista la possibilità di determinare l’acconto Iva per il 2020 in misura pari a due terzi dell’imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre 2020, che considera le annotazioni eseguite nel mese di novembre dello stesso anno (Circolare n. 40/E dell’11 dicembre 1993).
P.A. e società soggette allo split

payment

L’acconto Iva dovrà essere determinato secondo uno dei metodi ordinariamente previsti, ossia storico, previsionale o analitico, sempre tenendo conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito dello split payment e a prescindere dal metodo di versamento utilizzato: diretto a mezzo modello F24 (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), ovvero nell’ambito delle liquidazioni periodiche mediante l’annotazione della fattura nei registri Iva (articolo 5, comma 1, Dm 23 gennaio 2015).

.

TERMINE DI VERSAMENTO E PROROGA

L’acconto Iva deve essere versato in un’unica soluzione entro il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l’anno 2020, il termine in parola scade il 28 dicembre 2020 (essendo il 27 giorno festivo), salvo la possibilità per il contribuente di invocare la proroga del termine di versamento senza sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021 (in un’unica soluzione oppure versando, entro tale data, la prima di quattro rate mensili), come previsto dall’articolo 2 del Dl 30 novembre 2020, n. 157 (cd. decreto Ristori-quater), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

297 del 30 novembre 2020, se ricorrono le condizioni soggettive e oggettive ivi contemplate.

Nota bene

L’articolo 2 del Dl 157/2020 (cd. decreto Ristori-quater) ha previsto, infatti, il rinvio di alcuni termini di versamento in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi compreso il versamento dell’acconto Iva per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione:

ovunque localizzati, se nel periodo d’imposta precedente a quello in corso hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a novembre 2019;

ovunque localizzati, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del Dpcm 3 novembre 2020;

› che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cd. zone arancioni o zone rosse, come individuate alla data del 26 novembre 2020;

› che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al Dl 149/2020 ovvero che esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, se il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa è ubicato nelle cd. zone rosse.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento dell’acconto Iva:

non può formare oggetto di rateizzazione, ma può essere oggetto di compensazione con eventuali crediti d’imposta o contributivi, rispettando i limiti previsti in materia;

› deve essere effettuato mediante il modello di pagamento unificato F24:

da presentarsi direttamente o tramite intermediari abilitati, ricorrendo ad una delle diverse modalità previste (F24 online, F24web, F24 cumulativo), con possibilità di avvalersi anche dell’Homebanking (purché nella delega di pagamento non siano esposte compensazioni con altri crediti tributari);

› utilizzando il codice tributo 6013 (se contribuenti mensili) ovvero il codice tributo 6035 (se contribuenti trimestrali).

Nota bene

Il contribuente con cadenza di liquidazione trimestrale “per opzione” non deve versare la maggiorazione dell’1% di cui all’articolo 7, comma 3, del Dpr 542/1999: la maggiorazione in parola (a titolo di interesse) è dovuta solo sui versamenti relativi ai primi tre trimestri dell’anno, nonché su quelli effettuati a titolo di saldo in sede di dichiarazione annuale. Scomputo dell’acconto

 

L’importo versato a titolo di acconto per l’anno 2020 deve essere scomputato, rispettivamente, dall’importo risultante:

› dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2020, per i contribuenti “mensili” (entro il 16 gennaio 2021);

› dalla liquidazione relativa all’ultimo trimestre 2020, per i contribuenti trimestrali “per natura” (entro il 16 febbraio 2020);

› dal saldo relativo all’anno 2020, per i contribuenti trimestrali “per opzione” (entro il 16 marzo 2021).

SANZIONI E RAVVEDIMENTO

In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’acconto Iva, si applica la sanzione amministrativa del 30% di quanto non versato, ovvero del 15% (sanzione del 30% ridotta del 50%) se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine (articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471).

Nota bene

È possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, mediante versamento delle sanzioni ridotte (a seconda di quando lo stesso verrà perfezionato), sempre che non sia stato nel frattempo notificato l’avviso di accertamento o quello bonario emesso a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale della dichiarazione.

Nel caso specifico dell’acconto Iva 2020, la sanzione da corrispondere per effetto del ravvedimento operoso (codice tributo 8904) sarà pari:

all’1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, salve le maggiori riduzioni previste per ritardi non superiori a 14 giorni (pari a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo);

all’1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il ravvedimento avviene tra 31 giorni e 90 giorni dalla scadenza;

al 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione;

al 4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;

› al 5%  (1/6 del 30%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Nota bene

Oltre al versamento dell’acconto Iva dovuto e della relativa sanzione per omesso versamento ( ridotta in relazione al giorno in cui è perfezionato il ravvedimento), il contribuente dovrà corrispondere gli interessi moratori al tasso legale  (codice tributo 1991), con maturazione giorno per giorno:

› pari allo 0,05%  in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2020  (Dm 12 dicembre 2019);

› salve eventuali modifiche  applicabili dal 1° gennaio 2021, da stabilire con decreto ministeriale da pubblicare sulla GU entro il 15 dicembre 2020.

Locazioni commerciali, prorogato il tax credit

Per la fruizione non rileva il volume di ricavi e compensi 2019

Il Decreto Ristori estende il bonus locazioni previsto dal Decreto Rilancio. In particolare, il credito d’imposta viene applicato anche a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Sono, però, previste alcune particolari disposizioni che attengono all’ambito soggettivo di applicazione della disposizione che differenziano questo beneficio da quello goduto nei mesi passati.

Proroga del credito d’imposta

L’articolo 8, Dl 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), pubblicato in GU 28 ottobre 2020, n.

269 – ed in vigore dal 29 ottobreestende il bonus locazioni previsto dal Decreto Rilancio.

In particolare, il credito d’imposta previsto dall’articolo 28, Dl 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 viene esteso anche a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Sono, però, previste alcune particolari disposizioni che attengono all’ambito soggettivo di applicazione della disposizione che differenziano questo beneficio da quello goduto nei mesi passati.

Per il resto valgono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28, Dl 19 maggio 2020, n. 34.

 

Ambito soggettivo

Il credito d’imposta spetta solo ai soggetti operanti nei settori economici riportati nella tabella dei Codici Ateco allegata al Decreto Ristori (si veda l’articolo «Nuovo fondo perduto per i settori colpiti dalle restrizioni» in La Settimana Fiscale n. 42 – 11 novembre 2020).

È agevole notare che i settori economici interessati richiamano quelli per i quali il Dpcm 24 ottobre 2020 ha disposto la chiusura o le limitazioni di orario di apertura.

Diversamente da quanto si legge nella relazione illustrativa, nell’elenco sono incluse anche quelle attività che, già a legislazione vigente, sono destinatarie della misura agevolativa fino a dicembre 2020, perché appartenenti al settore turismo (ci riferiamo alle strutture alberghiere e agrituristiche e alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator). Evidentemente questi ultimi soggetti non possono cumulare le due agevolazioni, ma potranno godere del credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda nella misura maggiorata del 50% rispetto all’ordinario 30% e, qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti con i propri limiti percentuali.

È escluso dall’agevolazione l’imprenditore individuale che, in data anteriore al primo gennaio 2020, risulta aver concesso in affitto o usufrutto l’unica azienda, in quanto non può essere annoverato tra gli operatori economici.

Occorre altresì notare che tra i soggetti beneficiari sono inclusi anche gli esercenti attività di lavoro autonomo (è il caso, ad esempio, delle guide turistiche e di artisti teatrali), sebbene la norma nel testo richiami solo le “imprese”.

Nonostante ciò, dalla lettura dell’articolo 8 si evince che il bonus spetta a prescindere dal volume dei ricavi e “compensi”, utilizzando una locuzione – quest’ultima – tipica dei lavoratori autonomi, i quali – se inclusi nell’elenco – fruiscono del credito d’imposta in esame.

I soggetti identificati fruiscono del credito d’imposta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (nel silenzio della norma si ritiene che il riferimento vada inteso al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Ristori).

Si ricorda che il bonus locazione disposto dal precedente Decreto Rilancio era previsto in favore dei soggetti – imprese e lavoratori autonomi, ma anche altri soggetti non esercenti attività economiche (es. enti non commerciali, come le associazioni, enti del Terzo settore in generale ed enti religiosi civilisticamente riconosciuti) – con ricavi/compensi fino a 5 milioni di euro conseguiti nel periodo di imposta precedente. Solo per le strutture alberghiere e simili, nonché per i commercianti al dettaglio, non era prevista alcuna soglia.

La norma non specifica come stabilire l’esercizio di attività nei citati settori economici. Diversamente da quanto previsto dall’articolo 1, Dl 137/2020 – in relazione al contributo a fondo perduto spettante ai medesimi soggetti – che prevede l’esercizio in via prevalente di tali attività

(nello stesso modo l’articolo 13, comma 2, per l’esonero dei contributi previdenziali), nell’articolo 8 in esame viene detto che il tax credit locazioni spetta alle imprese (id est, “ai soggetti”) ” operanti nei settori riportati nella tabella“. Ci si pone quindi il problema se il bonus spetta anche agli operatori economici che esercitano tali attività solo in via marginale, o solo perché hanno segnalato il codice Ateco (principale o secondario) all’Amministrazione finanziaria, oppure se il bonus spetta a coloro che esercitano tale attività in via prevalente (es. sulla base dei ricavi). Ma in quest’ultimo caso occorre capire se la prevalenza va guardata in relazione all’anno 2019, all’anno 2020 (i cui dati non sono ancora definitivi) oppure ai mesi ottobre, novembre e dicembre 2020 (quelli che consentono la fruizione dell’agevolazione).

 

Ambito oggettivo

Il credito d’imposta spetta a fronte del pagamento di canoni di:

locazione di immobili a uso non abitativo;

affitto di aziende comprensive di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il beneficio in commento spetta anche a fronte del pagamento dei canoni di sublocazione (Rm 20 ottobre 2020, n. 68/E).

Si noti che la sintetica norma del Decreto Ristori rinvia all’articolo 28 del Decreto Rilancio per estendere ad alcuni mesi il bonus relativamente ai canoni, come detto, di locazione e di affitto di aziende. Non richiama, come ha fatto il Decreto Rilancio, i canoni ” di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo ” (comma 1 dell’articolo 28), né i ” contratti di servizi a prestazioni complesse” (comma 2 dell’articolo 28). Si limita, invece, ad individuare come agevolabili i canoni derivanti da contratti di locazione (non si citano, quindi, i contratti di leasing o di concessione, di cui al comma 1) o di affitto di aziende (non si citano, quindi, i contratti di servizi a prestazioni complesse, di cui al comma 2).

Questo aspetto – preso alla lettera – potrebbe restringere ulteriormente l’ambito applicativo dell’agevolazione, già circoscritto solo ad alcuni soggetti; sarebbe opportuno, in virtù della ratio legis, che in sede di conversione in legge venissero inclusi tra quelli agevolabili gli immobili (destinati allo svolgimento delle attività economiche) detenuti in leasing, in concessione ovvero utilizzati mediante contratti di servizi a prestazioni complesse (es. immobili utilizzati con la formula contrattuale del coworking o la locazione di spazi attrezzati; cfr. in proposito Cm 1 marzo 2007, n. 12/E, paragrafo 8.1; risposta a interpello 25 luglio 2019, n. 318; Rm 10 giugno 1980, n. 381789).

 

Condizioni da soddisfare

Come retro evidenziato, non è previsto alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi.

Resta ferma la condizione relativa al fatturato prevista dall’articolo 28, Dl 34/2020.

Con dizioni per la spettanza del bonus
Volume dei ricavi Calo del fatturato
Nessuna limitazione È richiesto che sia consuntivata una riduzione di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto a ciascuno dei corrispondenti mesi dell’anno 2019.

 

Così per le nuove attività

Dato l’espresso richiamo alle disposizioni, in quanto compatibili, dell’articolo 28, Dl 34/2020 le imprese che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019 possono godere del bonus in esame.

Infatti, sulla base del comma 5 del citato articolo 28, la necessità di dimostrare la riduzione del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’anno 2020, rispetto agli stessi periodi dell’anno precedente, non sussiste per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019. In tal caso il credito d’imposta spetta in ogni caso anche se il fatturato non è concretamente diminuito.

Non si hanno indicazioni su come individuare il momento in cui l’attività possa considerarsi iniziata (non è chiaro se debba farsi riferimento al momento di attribuzione del numero di partita Iva ovvero al momento in cui l’attività è stata concretamente avviata. Dovrebbe valere l’apertura della partita Iva cfr. CM 22/E/2020). Inoltre, sempre sulla base del comma 5, non dovrebbe essere necessario dimostrare il calo di fatturato neppure per quei soggetti che risiedono nei Comuni colpiti da eventi calamitosi (con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19).

Il credito d’imposta spetta con riferimento al singolo mese solo se c’è il calo richiesto in relazione al medesimo periodo.

Esempio
Potrebbe spettare il credito d’imposta per il mese di ottobre 2020 e non anche per gli altri mesi, qualora il calo del fatturato – nella misura stabilita – sia riscontrabile solo per tale periodo.

Per determinare in modo puntuale il fatturato si può tenere conto dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate in relazione al concetto di “fatturato e corrispettivi”, espressione più volte utilizzata in questi mesi per verificare il presupposto di taluni bonus fiscali:

› nella Cm 13 aprile 2020, n. 9/E, paragrafo 2.2.5, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi vada eseguito prendendo a riferimento le operazioni effettuate (ai sensi dell’articolo 6, Dpr 633/1972) in un dato periodo e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica di tale periodo, cui vanno sommati i corrispettivi non rilevanti ai fini Iva certificati nel medesimo periodo temporale.

L’agenzia delle Entrate ritiene, inoltre, che « la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>) ».

Secondo la Cm 13 giugno 2020, n. 15/E – avente ad oggetto il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25, Dl 19 maggio 2020, n. 34 – per la verifica del fatturato:

› devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione che ricade nel mese di riferimento nonché le fatture differite emesse nel mese successivo e relative a operazioni effettuate nel mese di riferimento;

› occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’articolo 26, Dpr 633/1972 (riportanti la data del mese di osservazione);

› i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’articolo 22, Dpr 633/1972 devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’Iva) delle operazioni effettuate nel mese;

› concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili

(ancorché tali operazioni non rientrino nel computo del volume d’affari; articolo 20, Dpr 633/1972);

› nel caso di operazioni la cui imposta venga calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, meccanismi per i quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva (sia con riferimento al 2019 che al 2020).

In relazione al calo del fatturato alcuni casi particolari sono stati esaminati dalla Cm 21 luglio 2020, n. 22/E, paragrafo 4, come sintetizzato nella tavola che segue.

Riduzione di fatturato e casi particolari
Caso Soluzione
I contribuenti con fatturato pari a zero sia nei mesi di osservazione del 2019 che in quelli corrispondenti dell’anno 2020 (come, ad esempio, gli stagionali) possono beneficiare della proroga? No, perché non si può considerare soddisfatto il requisito del calo del fatturato.
Come va determinata la riduzione del fatturato per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio? Ai fini della riduzione del fatturato è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento, a nulla rilevando la nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, Dpr 600/1973.
Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato si deve tener conto delle operazioni interne alle imprese che operano

contestualmente in più attività, con contabilità separata?

Sì, risultano incluse nella nozione di “fatturato” anche le operazioni effettuate tra le diverse attività esercitate dai soggetti fruitori e fatturate ai sensi dell’articolo 36, Dpr 633/1972.
Le operazioni fuori campo Iva, indicate in fattura pur in assenza di uno specifico obbligo, rilevano ai fini della determinazione del fatturato? Sì, vanno prese a riferimento le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica Iva, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva. Pertanto, se il soggetto ha certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione, la stessa va comunque inclusa.
Riduzione di fatturato e casi particolari
Caso Soluzione
Come deve essere determinata la riduzione del fatturato per gli imprenditori agricoli in regime agevolato di cui all’articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972 che risultano totalmente esonerati da obblighi contabili e di certificazione delle operazioni e che svolgono la propria attività ai sensi dell’articolo 4, Dlgs 228/2001? Gli imprenditori agricoli in regime agevolato di cui all’articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972 e che svolgono la propria attività ai sensi dell’articolo 4, Dlgs 228/2001, per la verifica della riduzione del fatturato devono considerare unicamente le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che, acquistando beni o servizi nell’esercizio di impresa, hanno emesso apposita autofattura. In assenza di tali tipologie di operazioni non risulta soddisfatto il requisito del calo di fatturato, con la conseguenza di non poter accedere al contributo.

 

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta previsto dalla norma spetta nella misura del:

60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;

30% dei canoni per affitto d’azienda.

Non essendo previsto il requisito del volume dei ricavi, le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019 – le quali con il Decreto Rilancio (comma 3-bis dell’articolo 28) potevano fruire di un credito d’imposta nella misura del

20% del canone di locazione e del 10% del canone di affitto di azienda – fruiranno con il Decreto Ristori di un maggior beneficio.

Canoni con Iva indetraibile
Secondo la Rm 20 ottobre 2020, n. 68/E l’Iva non detratta, rappresentando un costo che incrementa il canone di locazione dovuto, concorre a formare la base di calcolo del credito d’imposta per le locazioni di immobili non commerciali.

Il chiarimento è riferito al caso di un immobile detenuto in sublocazione da un ente non commerciale privo di partita Iva, ma il principio dovrebbe valere per altre attività, anche esercitate in regime di impresa o nell’ambito di attività di lavoro autonomo.

Quello che la risoluzione in esame qualifica come “particolare ipotesi”, invero, è una situazione molto ricorrente. Si pensi ai canoni di locazione pagati dagli esercenti attività sanitarie, i quali non detraggono l’Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni perché esercitano un’attività da cui scaturiscono operazioni esenti da Iva (articolo 19, comma 5, Dpr 633/1972).

L’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate è alquanto sorprendente, in quanto la norma (articolo 28, Dl 19 maggio 2020, n. 34) commisura il credito d’imposta al “canone”, riferendosi – evidentemente – a quanto previsto nel contratto, e non al costo, il quale potrebbe includere – sulla base della tecnica contabile adottata (si veda la norma di comportamento AIDC 152 del 2003 e la Cm 30 maggio 1995, n. 154/E, risposta 4.3) – anche l’eventuale Iva non detratta, quale onere accessorio del costo sopportato.

Si tenga anche conto che il credito d’imposta sulle locazioni è cedibile (si veda infra), al locatore o a terzi. In proposito la Cm 14/E/2020, paragrafo 5 ricorda che “resta ferma … la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone”.

Ma è evidente che l’importo cedibile è pari al corrispettivo pattuito al netto dell’Iva.

Si faccia l’esempio di un corrispettivo di 1.000 + Iva al 22% (220), per un totale di costo pari a 1.220. Il medico potrebbe cedere al locatore 600 (60% del canone) a titolo di pagamento del corrispettivo e dovrebbe corrispondere la differenza in denaro (620). Non può senz’altro cedere il 60% di 1.220, cifra che include l’imposta che deve essere incassata dal locatore/prestatore per intero, giacché quest’ultimo deve versarla all’Erario.

Anche gli importi derivanti dalla proroga del tax credit per i mesi da ottobre a dicembre, sono soggetti ai limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 », e successive modifiche.

 

Fruizione del bonus

Il credito d’imposta matura dopo l’intervenuto pagamento del canone.

Il credito d’imposta è utilizzabile in tre diverse modalità.

Modal ità di utilizzo del credito d’imposta
Compensazione Modello Redditi Cessione a terzi
In compensazione con il modello F24, in base all’articolo 17, Dlgs 241/1997. La

compensazione mediante modello F24 può avvenire solo successivamente al pagamento dei canoni agevolabili, tramite la trasmissione del modello da effettuarsi attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate. È verosimile che verrà istituito un codice nuovo (per gli analoghi bonus previsti dai precedenti decreti erano stati istituiti i codici tributo:

› 6920 denominato « credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 »;

› 6914, per il credito d’imposta di cui all’articolo 65, Dl 18/2020 (Decreto Cura Italia).

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

Il contribuente avrà cura di indicare nel quadro RU del modello Redditi

il credito d’imposta da utilizzare per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione.

Può essere ceduto al locatore/concedente (*) oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Alla fine del comma 6 dell’articolo 28, Dl 34/2020 (che prevede l’irrilevanza del credito d’imposta ai fini delle imposte dirette e dell’Irap) si trova l’inciso « salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo », con ciò volendo presumibilmente regolare il regime fiscale dell’eventuale differenziale tra valore nominale del bonus ceduto e prezzo d’acquisto del credito. Nella Cm 14/E/2020 l’agenzia delle Entrate aveva già precisato che tale eventuale differenziale positivo in capo al locatore deve essere tassato.

(*) Il comma 5-bis dell’articolo 28, Dl 34/2020 prevede espressamente che il locatario possa cedere il credito d’imposta al locatore “in conto canone“, ossia in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone (Cm 6 giugno 2020, n. 14/E). Nonostante la norma non lo preveda esplicitamente, per le modalità attuative dovrà attendersi l’emanazione di un provvedimento da parte dell’agenzia delle Entrate, analogo a quello emanato ai sensi dell’articolo 122, Dl 34/2020 (si veda il relativo provvedimento attuativo emanato dall’agenzia delle Entrate in data 1 luglio 2020, n. 250739/2020).

Con riguardo ai termini entro cui deve essere effettuato il pagamento la norma in esame nulla stabilisce. Però, secondo l’agenzia delle Entrate, poiché il credito può essere indicato nella dichiarazione relativa al 2020, entro il 31 dicembre di detto anno va effettuato il pagamento, anche in via anticipata rispetto agli obblighi contrattuali (agenzia delle Entrate, risposta a interpello 5 ottobre 2020, n. 440).

Sul punto la Cm 6 giugno 2020, n. 14/E, paragrafo 6, afferma: ” in considerazione della circostanza per cui ai sensi del comma 5 si fa riferimento al canone «versato», per utilizzare il credito nella predetta dichiarazione dei redditi, è necessario che risulti pagato nel 2020 “.

Ora, relativamente ai bonus riferiti ai canoni di ottobre, novembre e dicembre 2020, è verosimile che alcuni importi verranno pagati nel corso del 2021; la legge di conversione, a tal fine, dovrebbe ampliare lo spettro temporale entro cui possono essere effettuati i pagamenti senza perdere il diritto a godere del credito d’imposta.

 

–di Dario Cozzi, Michele Meroni, Claudio Sabbatini – La Settimana Fiscale n. 42/2020 In Redazione: Paolo Di Gregorio

COVID-19: le misure dal 04.12.20 al 15.01.21

Le principali limitazioni per le persone e le attività

A chi si rivolge  
Imprese Professionisti Persone Fisiche
Tutte le imprese Tutti i professionisti Tutte le persone fisiche

Abstract

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020 il nuovo DPCM della medesima data che dispone in merito alle restrizioni a livello nazionale per contrastare e contenere il COVID-19. Le norme contenute nel nuovo DPCM hanno validità dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

Commento

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, n. 301, il DPCM della medesima data , che va ad individuare le restrizioni negli spostamenti delle persone e per le attività, nel periodo che va dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. Prima di analizzare le novità contenute nel predetto Decreto, si riporta di seguito l’elenco dei più importanti provvedimenti emanati nel periodo di diffusione del virus COVID-19.

I principali decreti emanati per l’emergenza epidemiologica
DL del 23.02.2020 n. 6 convertito in L del 05.03.2020 n. 13 – ABROGATO dal DL 19/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
DPCM del 23.02.2020 Disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020
DM del 24.02.2020 Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica
DPCM del 01.03.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020 (questo PDCM cessa di avere efficacia dal 08.03.2020)
DL del 02.03.2020 n. 9 – ABROGATO dalla L. 27/2020 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese anche di carattere fiscale
DPCM del 04.03.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, applicabili sull’intero territorio nazionale (questo PDCM cessa di avere efficacia dal 08.03.2020)
DPCM del 08.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, applicabili sull’intero territorio nazionale
DL del 08.03.2020 n. 11 – ABROGATO dalla L. 27/2020 Misure in merito alla giustizia anche tributaria
DL del 09.03.2020 n. 14 – ABROGATO dalla L. 27/2020 Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario, per l’accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per l’assistenza a persone e alunni con disabilità, ecc
DPCM del 09.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 Estensione all’intero territorio nazionale, dal 10.03.2020 al

03.04.2020, delle misure di cui all’art. 1 del DPCM del 08.03.2020 tra cui la necessità di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione ecc. Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

DPCM del 11.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 Chiusura delle attività commerciali, di bar, ristornati, ecc, eccetto le attività che assicurano i beni di prima necessità, dal 11.03.2020 al

25.03.2020 al fine di contrastare il virus “Covid-19”

DL “Cura Italia” del 17.03.2020 n. 18 – convertito in L del 24.04.2020 n. 27 Il decreto da 25miliardi di contenuto contiene tutta una serie di norme rivolte sia al sostenimento della sanità, sia al sostenimento dei contribuenti attraverso lo slittamento o sospensione di tutta una serie di scadenze, la previsione di indennità, bonus, crediti d’imposta e detrazioni sempre finalizzate a favorire il rilancio economico in questo difficile momento nazionale ed internazionale
DPCM del 19.03.2020 Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica
Ordinanza del Ministero della salute del

20.03.2020

Chiusura di parchi, ville, ecc, e niente passeggiate, spostamenti, nonché chiusura di certi generi alimentari

 

Ordinanza del Ministero della salute del

22.03.2020

Ulteriori restrizioni nei movimenti delle persone che non si possono spostare dal comune in cui si trovano se non in determinati e precisi casi
DPCM del 22.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 Chiusura delle attività produttive dal 23.03.2020 al 03.04.2020, con alcune eccezioni elencate nell’allegato
DL del 25.03.2020 n. 19 – convertito in L del 22.05.2020 n. 35 Previsione delle misure restrittive che Governo e Regioni posso attuare per fronteggiare l’epidemia da “Covid-19” ed individuazione delle nuove sanzioni da comminare per chi non rispetta le disposizioni
D.MISE del 25.03.2020 Modifiche della attività che possono rimanere aperte nel periodo dal

23.03.2020 al 03.04.2020, in parziale modifica di quanto stabilito dal DPCM del 23.03.2020

DPCM del 01.04.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 Proroga fino al 13.04.2020 delle misure di restrizione al movimento delle persone e dell’apertura delle attività economiche
DL “Liquidità” del 08.04.2020 n. 23 convertito in L del 06.06.2020 n. 40 Disposizioni in merito alla concessione di finanziamenti alle aziende e disattivazione di determinate norme societarie che potrebbero costringere le aziende a porsi in liquidazione, ecc.
DPCM del 10.04.2020 Mantenimento delle restrizioni a livello di movimento delle persone e delle restrizioni sulla chiusura delle attività, tranne quelle elencate nello stesso DPCM, fino al 3 maggio 2020
DPCM del 26.04.2020 Mantenimento delle restrizioni a livello di movimento delle persone, con alcune specifiche deroghe ma sempre nel rispetto delle misure igienico-sanitarie di sicurezza, e sospensione delle attività non espressamente autorizzate dal Decreto, dal 4 maggio al 17 maggio

2020

DL del 16.05.2020 n. 33 – convertito in L del 14.07.2020 n. 74 E’ il decreto che detta le linee generali della così detta “Fase 2”, ossia della ripartenza di molte attività dal 18.05.2020 e che è attuato dal DPCM del 17.05.2020
DL “Rilancio” del 19.05.2020 n. 34 convertito in L del 17.07.2020 n. 77 Il decreto contiene tutta una serie numerosa di norme volte sia al sostenimento delle persone fisiche sia delle imprese e degli esercenti arti o professioni, e comprende anche, tra le altre, il “Reddito di emergenza” e il rafforzamento dell’Eco e Sisma bonus
DPCM del 17.05.2020 Contiene le norme attuative del DL n. 33 del 16.05.2020, e quindi le norme che devono essere rispettate per passare alla “Fase 2” della situazione emergenziale nazionale, fase che inizia proprio con il 18.05.2020
DPCM del 11.06.2020 Contiene le norme volte a disciplinare la così detta “Fase 3” della diffusione del COVID-19 con efficacia dalla data del 15 giugno 2020, in sostituzione di quelle del decreto del DPCM del 17 maggio 2020, e fino al 14 luglio 2020
DPCM del 14.07.2020 Contiene la proroga al 31 luglio 2020 delle misure stabilite con precedente DPCM dell’11 giugno 2020
DL del 30.07.2020 n. 83 – convertito in L del 25.09.2020 n. 124 Contiene la proroga al 15 ottobre 2020 delle misure stabilite dal decreto-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, con alcune modifiche
DL “di Agosto” n. 104 del 14.08.2020 – convertito in L del 13.10.2020 n. 126 Contiene ulteriori disposizioni anche di carattere fiscale per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dal “COVID-19”

 

Ordinanza del Ministero della salute del

16.08.2020

Obbligo, dal 17.08.2020 e fino al 07.09.2020, di indossare, sull’intero territorio nazionale, la mascherina dalle ore 18.00 alle ore 6.00 e sospensione delle attività da ballo
DPCM del 07.09.2020 Contiene le misure restrittive fino al 7 ottobre 2020
DL n. 125 del 07.10.2020 Contiene la proroga al 31 gennaio 2021 delle misure stabilite dal decreto-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, con alcune modifiche
DPCM del 13.10.2020 Contiene le nuove strette stabilite dal governo a partire dal 14 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020
DPCM del 18.10.2020 Apporta modifiche al DPCM del 13.10.2020 al fine di introdurre nuove restrizioni visto l’aumento della diffusione del virus COVID-19 con efficacia dal 19 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020
DPCM del 24.10.2020 Ulteriori restrizioni a livello nazionale in seguito al peggioramento della situazione epidemiologica da COVID-19, con efficacia dal 26 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020
DL “Ristori” del 28.10.2020 n. 137 Contiene una serie di agevolazioni a favore soprattutto delle attività penalizzate dall’ultima stretta del DPCM del 24 ottobre 2020
DPCM del 03.11.2020 Ulteriori restrizioni alla circolazione delle persone e alle attività economiche a seguito dell’aggravarsi della situazione epidemiologica da COVID-19, con limitazioni particolari per talune Regioni, valevoli dal

6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020

Ordinanza MS del 04.11.2020 Individua le Regioni che rientrano nelle così dette zone arancioni e zone rosse con particolari restrizioni stabilite dal DPCM del 03.11.2020, a partire dal 6 novembre 2020 e per 15 giorni
DL “Ristori-bis” del 09.11.2020 n. 149 Ulteriori agevolazioni dopo l’emanazione del DPCM del 3 novembre 2020 che ha suddiviso le regioni in rosse, arancioni e gialle a seconda della situazione epidemiologica da COVID-19
DL “Ristori-ter” del 23.11.2020 n. 154 Potenziamento di alcune agevolazioni poste in essere con precedenti decreti al fine di sostenere ulteriormente le attività in difficolta a causa del COVID-19
DL “Ristori-quater” del 30.11.2020 n. 157 Ulteriori misure agevolative volte a “ristorare” le attività colpite dalle restrizioni poste in essere per fronteggiare il COVID-19
DL del 02.12.2020 n. 158 Modifiche al decreto-legge n. 19 del 25.03.2020 che prorogano lo stato di emergenza e le relative restrizioni e che limitano

ulteriormente gli spostamenti nei periodi dal 21.12.2020 al 06.01.2021

DPCM del 03.12.2020 Ulteriori restrizioni alla circolazione delle persone e alle attività economiche a seguito del COVID-19, valevoli dal 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021

Vista la scadenza della validità del DPCM del 3 novembre 2020, che ha dettato le “regole” da seguire fino al 3 dicembre 2020, arriva puntualmente il nuovo DPCM del 3 dicembre 2020, che entra in vigore il 4 dicembre 2020 e trova validità, come già detto, fino al 15 gennaio 2021, che detta le restrizioni per tale periodo. Di seguito si vanno, quindi, ad analizzare le principali norme stabilite dal predetto DPCM, sia con riferimento alle persone che alle attività.

A livello generale il nuovo Decreto stabilisce, innanzitutto, che è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all’aperto tranne che nei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esclusi dai predetti obblighi:

-i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

-i bambini di età inferiore ai sei anni;

-i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, e per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Viene stabilito che gli spostamenti sono consentiti solo se motivati

-da comprovate esigenze lavorative,

-da situazioni di necessità, -per motivi di salute,

dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo nonché, dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 con la raccomandazione, in ogni caso, per il resto delle giornate di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Come già stabilito dal decreto-legge del 2 dicembre 2020, n. 158 :

-dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, a livello nazionale, ogni spostamento in entrata o in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome,

-nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020e del 1° gennaio 2021 è vietato anche ogni spostamento tra comuni,a meno che non siano motivati

-da comprovate esigenze lavorative,

-da situazioni di necessità, -per motivi di salute.

Viene consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, escludendo gli spostamenti verso seconde case che siano ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche verso quelle ubicate in altro comune.

Il DPCM in commento dispone poi le misure che si devono applicare sull’intero territorio nazionale, le principali delle quali si riportano di seguito:

-l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e al rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

-sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;

-è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivià;

-sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni, di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del (CIP), che riguardano gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;

-le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui si è detto nella precedente alinea sono consentite a porte chiuse;

-sono sospesi gli sport di contatto ed è sospesa l’attività sportiva dilettantistica di base;

-è consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;

-Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;

-sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

-l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e da garantire il rispetto della distanza di almeno un metro;

-sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.

Evidenziando che rimane l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, per quanto riguarda le attività il DPCM in commento dispone, con riferimento alle principali norme, quanto di seguito riportato:

-sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

-sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;

-sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;

-restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;

-le attività commerciali al dettaglio, che si devono svolgere nel rispetto dei protocolli o delle linee guida delle regioni o province autonome, si devono altresì svolgere a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;

-le attività dei servizi di ristorazione, come, ad esempio, quelle dei bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00. Per il consumo al tavolo, esso è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi;

-dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

-resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

-dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera;

-resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

-restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che si trovano nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con l’obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

-le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

-restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, nel rispetto, in ogni caso, delle norme igienico-sanitarie;

-sono chiusi gli impianti sciistici, ma gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Viene altresì stabilito che dal 7 gennaio 2021, gli impianti sciistici sono aperti agli sciatori amatoriali, ma solo se vi è l’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, che siano rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

-le attività delle strutture ricettive possono essere esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni.

Facendo presente che per molte attività viene stabilito che condizione essenziale per il loro svolgimento, nel rispetto dei limiti e delle regole dettate dal DPCM, è che le Regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività stesse con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili, per quanto riguarda le attività professionali viene raccomandato che:

-siano attuate anche con modalità di lavoro agile, nei casi in cui possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

-siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

-siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare le mascherine;

-siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali.

L’articolo 4 del DPCM in commento stabilisce, inoltre, che le attività produttive industriali e commerciali, devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e il protocollo del settore della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, tutti allegati allo stesso DPCM.

Le principali limitazioni per le Regioni “arancioni” e “rosse”

A chi si rivolge  
Imprese Professionisti Persone Fisiche
Tutte le imprese Tutti i professionisti Tutte le persone fisiche

Abstract

Il DPCM del 3 dicembre 2020 prevede, come era già stato previsto dal precedente DPCM del 3 novembre 2020, la suddivisione delle Regioni in “gialle”, “arancioni” e “rosse”, prevedendo, per quelle che rientrano in queste due ultime, particolari ulteriori limitazioni rispetto a quelle già previste a livello nazionale

Commento

E’ utile evidenziare che per quanto riguarda gli spostamenti da e per l’estero viene stabilito che sono vietati quelli che riguardano Stati e territori elencati nell’elenco “E” dell’allegato 20 al DPCM in commento. Sono anche vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato nei medesimi Stati o territori appena indicati, nei quattordici giorni antecedenti. Sono altresì vieti gli spostamenti verso gli Stati o territori di cui all’elenco “F” dell’allegato 20, a meno che non ricorrano uno o più dei seguenti comprovati motivi: a)Esigenze lavorative,

b)Assoluta urgenza,

c)Esigenze di salute,

d)Esigenze di studio,

e)Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza,

f)Ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino dello Stato della Città del

Vaticano,

g)Ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui all’alinea precedente,

h)Ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo,

i)Ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui all’alinea precedente,

j)Ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h) precedenti, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

In continuazione con quanto già previsto dal DPCM del 3 novembre 2020, l’articolo 2 del DPCM del 3 dicembre 2020 stabilisce che con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni che si collocano all’interno di uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio alto, mentre l’articolo 3 del DPCM in commento stabilisce che con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni che si collocano all’interno di uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio alto.

Per le Regioni che si collocano nello “scenario di tipo 3” (c.d. regioni arancioni), oltre alle misure generali nazionali sopra già indicate, sono applicate le ulteriori seguenti misure di contenimento:

-E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle predette Regioni, salvo che per gli spostamenti motivati da:

Comprovate esigenze lavorative o

Situazioni di necessità o Per motivi di salute.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita. Viene consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito nei territori in commento è consentito qualora sia necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni in termini di spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti in virtù di quanto disposto dal DPCM in commento;

-E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per:

Comprovate esigenze lavorative, o

Di studio, o

Situazioni di necessità, o

Per motivi di salute, o

Per svolgere attività, o

Per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

-Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispetti i protocolli e le linee guida atti a prevenire o contenere il contagio;

-Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

-Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande diti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Per le regioni che si collocano nello “scenario di tipo 4” (c.d. regioni rosse), oltre alle misure generali nazionali sopra già indicate, sono applicate le ulteriori seguenti misure di contenimento:

-E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle predette Regioni, nonché all’interno delle medesime Regioni, salvo che per gli spostamenti motivati da:

Comprovate esigenze lavorative o

Situazioni di necessità o

Per motivi di salute.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita. Viene consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito nei territori in commento è consentito qualora sia necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni in termini di spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti in virtù di quanto disposto dal DPCM in commento;

-Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato n. 23 al DPCM in commento, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;

-Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

-Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

-Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispetti i protocolli e le linee guida atti a prevenire o contenere il contagio;

-Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

-Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande diti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

-Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali nonché gli sport di contatto, svolti anche nei centri sportivi all’aperto, sono sospesi;

-Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati da enti di promozione sportiva;

-E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione ma nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo della mascherina;

-E’ consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

-Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo ano di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, salvo quelle in cui è necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa, che possono essere svolti in presenza;

-Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle di cui all’allegato 24 al

DPCM in commento;

-I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza, anche per la gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile (smart working).

Si ricorda che

› Il DPCM del 3 dicembre 2020 entra in vigore dal 4 dicembre 2020 ed ha validità fino al 15 gennaio 2021

› Particolari norme sono state previste per le festività

COVID-19: le misure dal 04.12.20 al 15.01.21 – I punti salienti

La normativa E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, n. 301, il DPCM della medesima data , che va ad individuare le restrizioni negli spostamenti delle persone e per le attività, nel periodo che va dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021
Gli spostamenti Viene stabilito che gli spostamenti sono consentiti solo se motivati

–          da comprovate esigenze lavorative,

–          da situazioni di necessità,

–          per motivi di salute,

dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo nonché, dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021

Le norme per le “feste” Come già stabilito dal decreto-legge del 2 dicembre 2020, n. 158 :

–                      dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, a livello nazionale, ognispostamento in entrata o in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome,

–                      nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020e del 1° gennaio 2021 è vietato ancheogni spostamento tra comuni, a meno che non siano motivati

–                      da comprovate esigenze lavorative,-      da situazioni di necessità, –      per motivi di salute.

 

Le Regioni “arancioni” e “rosse” In continuazione con quanto già previsto dal DPCM del 3 novembre 2020, l’articolo 2 del DPCM del 3 dicembre 2020 stabilisce che con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni che si collocano all’interno di uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio alto,mentre l’articolo 3 del DPCM in commento stabilisce che con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni che si collocano all’interno di uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio alto

Dematerializzazione dei corrispettivi al via

Scatta l’obbligo “esteso” dal 1° Gennaio 2021

La disciplina della dematerializzazione degli scontrini scatterà per tutti i soggetti interessati il prossimo 1° gennaio. È questa, infatti,  la data in cui il cerchio si chiude, grazie alla proroga disposta dal Decreto Rilancio che, tra le altre novità, ha posticipato la fase transitoria differendo dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione a regime della disciplina in commento e l’adozione delle nuove specifiche tecniche di trasmissione dei dati. Al riguardo Assonime, nella circolare n.27, illustra le aree ancora suscettibili di chiarimenti ufficiali in seguito agli aggiornamenti normativi intervenuti.

È oramai in scena l’atto finale del processo didigitalizzazione degli adempimenti fiscali che, in tema di corrispettivi, vede protagonisti tutti i soggetti rientranti nella previsione di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972.

La rivoluzione digitale per i corrispettivi è cominciata il 1° gennaio 2017 come una mera facoltà, con il disposto dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015, secondo cui gli esercenti potevano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’agenzia i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrino elettronico).

La possibilità è divenuta in seguito un obbligo con l’articolo 17, comma1, lettera a), del Dl 119/2018, convertito con modificazioni nella Legge 136/2018, con la previsione di una fase transitoria per isoggetti di dimensioni minori a partiredal 1° luglio 2019 e con il coinvolgimento dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti.

Come sappiamo, in realtà, la vera deadline per la disciplina di dematerializzazione degli scontrini scatterà il prossimo 1° gennaio. È questa, infatti, la data in cui il cerchio si chiude, grazie alla proroga disposta dal Decreto Rilancio che, tra le altre novità, ha posticipato la fase transitoria differendo dal 1° luglio 2020 al prossimo 1° gennaio 2021 l’ applicazione a regime della disciplina in commento e l’adozione delle nuove specifiche tecniche di trasmissione dei dati, nonché il termine per la predisposizione da parte dell’agenzia della precompilata Iva.

In vista dell’approssimarsi di questa data, Assonime ha emanato un’ulteriore Circolare (la n.

27) in cui illustra le aree ancora suscettibili di chiarimenti ufficiali in seguito agli aggiornamenti normativi intervenuti per poter avere un quadro completo della disciplina.

 

Le novità dal 2021

Le difficoltà causate dalla pandemia hanno portato il legislatore a prevedere una serie di interventi per supportare i contribuenti attratti dagli obblighi della trasmissione telematica dei corrispettivi che grazie alle novità del Dl Rilancio e Dl Cura Italia hanno potuto mettere in stand by gli adempimenti connessi sino al 31 dicembre 2020. Tutto è stato rinviato al 1° gennaio 2021, data in cui:

› si dispone l’obbligo dei corrispettivi telematici giornalieri da parte degli esercenti al dettaglio e delle attività assimilate; si completa, dunque, la fase transitoria essendo disposto fino al 1° gennaio 2021 il termine ultimo in cui non è prevista applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 6, del Dlgs 127/2015, vale a dire per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello dell’operazione;

› vi è l’obbligo di adottare le nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati dei corrispettivi, secondo il tracciato definito nel Provvedimento prot. n. 248558 del mese di giugno 2020; nonché il relativo adeguamento dei registratori telematici e l’applicazione online;

› l’obbligo per la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, grazie all’adeguamento dei registratori telematici entro il 31 dicembre 2020;

› l’entrata in vigore della lotteria degli scontrini, di cui all’articolo 1, comma 540, della Legge 232/2016.

L’Agenzia con il provvedimento (prot. n.248558/2020) dello scorso 30 giugno 2020, ha provveduto ad aggiornare con le nuove date del Dl Rilancio i termini contenuti nei precedenti provvedimenti in materia di obbligo per dotarsi di un registratore di cassa di ultima generazione che di lotteria degli scontrini.

 

Cosa cambia con gli scontrini elettronici

Con l’adozione dei corrispettivi telematici il legislatore manda in soffitta gli scontrini e le ricevute fiscali che non potranno essere più utilizzati e, in via generale, le operazioni saranno certificate grazie al documento commerciale.

I corrispettivi giornalieri saranno oggetto di memorizzazione elettronica e dovranno essere trasmessi telematicamente dall’agenzia delle Entrate mediante il Registratore Telematico (RT) o con l’ausilio dell’applicazione on-line gratuita e messa a disposizione dall’agenzia.

La mancata memorizzazione e l’omissione della trasmissione, come noto, sono oggetto di uno specifico regime sanzionatorio che comprende, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche sanzioni accessorie (articolo 12, comma 2, del Dlgs 471/1997).

La nuova disciplina ha previsto un periodo transitorio per l’adozione dei nuovi obblighi secondo il quale i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972, memorizzano elettronicamente e

trasmettono telematicamente all’agenzia i dati relativi ai corrispettivi giornalieri

› dal 1° luglio 2019 , se con volume d’affari non superiore a 400mila euro; › dal 1° gennaio 2020 in tutti gli altri casi, salvo specifiche eccezioni.

Il volume d’affari da considerare, in relazione a quanto detto, come chiarito dall’Amministrazione è quello di cui all’articolo 20 del Dpr 633/1972, vale a dire l’ammontare complessivo del soggetto passivo è quello realizzato nel periodo d’imposta precedente.

Come sappiamo, le novità introdotte dal Dl Rilancio hanno permesso ai contribuenti di poter certificare i corrispettivi per tutto il 2020 ancora secondo le regole ordinarie; difatti, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di trasmissione telematica – decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 (rispetto alla previgente data del 1° luglio 2020) per gli altri soggetti – non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva

Dal 1° gennaio 2021 tutti gli esercenti a prescindere dal loro volume d’affari, invece, dovranno procedere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

 

Termini di trasmissione

Con riferimento ai termini di trasmissione dei corrispettivi le regole sono differenti:

› i soggetti Iva con volume d’affari inferiore a 400mila euro, nei primi 6 mesi di applicazione della disciplina ovvero nel periodo transitorio potevano certificare i corrispettivi secondo le regole tradizionali, senza applicazione di sanzioni se la trasmissione telematica dei dati all’agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri avveniva entro il mese successivo a

quello di effettuazione dell’operazione. Il periodo graziato riguardava appunto per i soggetti obbligati:

› dal 1° luglio 2019 (volume d’affari superiore a 400mila euro): il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019;

› dal 1° gennaio 2020 (volume d’affari non superiore a 400mila euro): il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 – in seguito dal Dl Rilancio prorogato sino al 31 dicembre 2020;

› tutti i soggetti a far data dall’adozione a regime della disciplina, vale a dire dal 1° gennaio 2021, dovranno trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/1972.

Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni Iva periodiche.

 

La regola generale e le eccezioni

Alla regola generale di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fanno eccezione:

› le autoscuole (che, sino al 30 giugno 2020, possono, pur astrattamente tenute ad applicare la regola generale, certificare i propri corrispettivi con ricevuta/scontrino fiscale);

› i casi individuati con il Dm indicato nell’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 3, del Dlgs.

127/2015.

A differenza delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica che esonerano alcuni contribuenti in speciali regimi contributivi, la disciplina dei corrispettivi telematici non prevede esclusioni né per le imprese minori, né per quelli che adottano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014.

Di fatto sono individuate alcune fattispecie di esonero dall’obbligo di corrispettivi telematici, ma con riferimento a determinate operazioni – vedasi il Provvedimento del 10 maggio 2019 ancorché a carattere temporaneo e il successivo Dm 24 dicembre 2019 che amplia alcune ipotesi di esonero.

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi via via ha coinvolto tutti i soggetti, ivi compresi gli operatori che applicano il regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014) salvo che l’attività svolta non rientri tra quelle esonerate come sopra specificate.

E proprio con riferimento ai soggetti esonerati che certamente il quadro delineato dall’Amministrazione finanziaria meriterebbe un ulteriore chiarimento, dello stesso avviso è Assonime nell’ultima circolare emessa soprattutto in riferimento ai soggetti che sono esonerati dalla fatturazione elettronica, come i soggetti non residenti identificati ai fini Iva in Italia.

Il documento commerciale e lo scontrino elettronico

La Circolare n. 3/E/2020 dell’agenzia delle Entrate fornisce un quadro delle casistiche relative alla

documentazione delle operazioni mediante il documento commerciale, nei casi in cui non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis del Dpr 633/1972.

Sotto il profilo temporale, la memorizzazione elettronica e la conseguente emissione del documento commerciale deve essere effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento. Le regole per l’ esigibilità dell’imposta, invece, rimangono correlate alla tipologia di operazione effettuata ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/72.

Sotto un profilo di certificazione delle operazioni sono molti gli elementi che entrano in gioco, visto che da un lato riguardano le diverse ipotesi in cui un bene è ceduto o una prestazione è resa, indipendentemente dal momento di effettuazione dell’operazione ai fini Iva, tipicamente legato al pagamento, dall’altro il fatto che il contribuente, su richiesta del cliente o volontariamente, emetta direttamente la fattura.

Per quanto detto i soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 22 del Decreto Iva possono documentare le operazioni – a seconda che le stesse siano, o meno, effettuate anche ai fini Iva potendo scegliere alternativamente anche una modalità differente e specifica, come indicato nella tabella che segue.

Documentazione dell’operazione
Tipo di operazione Come documentare
Cessioni di beni e prestazioni di servizi

eseguite ed effettuate ai fini Iva

› Memorizzazione e successiva trasmissione dei corrispettivi ex articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015, con contestuale emissione del documento commerciale; › Fattura “immediata” con rilascio di copia al cliente nell’ipotesi di cui all’articolo 1,

› comma 3 , del Dlgs 127/2015;

Fattura “differita”, sempre che le operazioni siano identificate da idonea documentazione (ad esempio lo stesso documento commerciale, i documenti di trasporto, ecc.).

Prestazioni di servizi eseguite, ma non effettuate

ai fini Iva

 

Documento commerciale con la dicitura “non riscosso”, al quale seguirà ulteriore documento commerciale, con memorizzazione e trasmissione dei dati al momento dall’effettuazione delle prestazioni ai fini Iva (tipicamente il pagamento);

› Fattura “immediata”, da emettere entro 12 giorni all’effettuazione delle prestazioni ai fini Iva;

› Fattura “differita”, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettiva effettuazione delle prestazioni ai fini Iva.

Nel caso di prestazioni di servizi eseguite, ma non effettuate ai fini Iva, l’eventuale emissione anticipata della fattura immediata renderà non necessaria quella del documento commerciale. Per questa fattispecie, come rileva anche Assonime, nella Circolare n. 27/2020, sarebbe opportuno un esplicito chiarimento dell’Amministrazione, ancorché nei casi di emissione della fattura immediata, alla successiva consegna del bene o ultimazione del servizio, si possa rilasciare una quietanza, come desunto dalla FAQ n. 45 del 2018.

Nel caso, invece, di fatturazione differita sarà possibile emettere un documento commerciale con la dicitura «non riscosso».

Fra i casi particolari, inoltre, durante il Telefisco 2020, l’agenzia considerava già una valida alternativa la possibilità di emettere volontariamente la fattura in alcuni casi, in luogo del nuovo scontrino elettronico. Lo scontrino elettronico ovvero la fattura immediata: un’opzione fattibile per il contribuente, scelta che di certo trova un possibile interesse da parte dei contribuenti in regime forfetario che, come noto, sono attratti dal nuovo adempimento, ma non anche all’obbligo della fatturazione elettronica. È proprio su questa categoria e sulla fattibilità di procedere alla luce di quanto detto, ovvero con l’emissione di fattura cartacea, in luogo dello scontrino elettronico che Assonime nell’ultima circolare richiede un intervento chiarificatore e ufficiale dell’Amministrazione finanziaria.

 

Credito d’imposta

Con riferimento al credito d’imposta che compete per le sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri l’Amministrazione nella circolare n. 3/E/2020 chiarisce alcuni punti.

Il credito è pari al 50% della spesa (comprensiva di Iva, se l’imposta non ha formato oggetto di detrazione in capo all’acquirente) sostenuta con gli strumenti tracciabili e precisamente:

› fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto; › 50 euro in caso di adattamento .

È utilizzabile solo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, indicando il codice tributo 6899, e può essere « utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti, ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato ex lege da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento ».

Ecco gli esempi dell’agenzia:

› contribuenti trimestrali: coloro che liquidano l’Iva relativa al IV trimestre entro il 16 marzo dell’anno successivo, in caso di registrazione e pagamento della fattura di acquisto a dicembre 2019, possono utilizzare il credito in compensazione già a partire dal 16 marzo 2020;

› pagamento rateale : a fronte di una fattura d’acquisto registrata a gennaio 2020 per 500 euro (comprensivi di Iva), con pagamento in 5 rate mensili di 100 euro a partire dal 20 gennaio 2020, i contribuenti che liquidano l’imposta su base mensile, nella liquidazione di febbraio 2020 possono utilizzare un credito pari a 50 euro (50% di 100 euro). Lo stesso dicasi per i mesi successivi a fronte degli ulteriori pagamenti rateali, sino al raggiungimento del limite legislativamente previsto.

 

Invio dei corrispettivi e nuovo tracciato

L’agenzia delle Entrata ha reso disponibile un’area dedicata – all’interno dell’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» – che consentirà di assolvere all’obbligo in commento mediante:

› l’upload di un file con i corrispettivi della singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di ventilazione, ovvero di un file compresso;

› un servizio web per la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri.

La trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata dal contribuente ovvero da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998.

Le conformità tecniche dei file sono definite nel provvedimento prot. n. 236086/2019, ma è obbligatorio dal prossimo 1° gennaio 2021 che i corrispettivi siano trasmessi esclusivamente nel rispetto delle nuove specifiche tecniche approvate con il provvedimento prot. n. 248558 di giugno 2020.

Il nuovo tracciato comprende, tra l’altro, la descrizione di alcuni campi tra cui anche i dati afferenti ai ticket restaurant e include la previsione di altre modalità di pagamento, tra cui quella afferente un corrispettivo «Non Riscosso». Con quest’ultimo Provvedimento è stato introdotto anche un nuovo layout del documento commerciale.

Ricordiamo, che sono stati adeguati al 31 dicembre 2020 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche, allegate al Provvedimento prot. n. 248558/2020, di un modello già approvato dall’agenzia delle Entrate.

 

Precompilata Iva

Avrà più tempo a disposizione anche l’agenzia delle Entrate per mettere a disposizione le bozze dei dati Iva del contribuente. La proroga è stata disposta dall’articolo 142 del Dl 34/2020 che rinvia la procedura a carico dell’Amministrazione a partire dal 1° gennaio 2021 (in luogo al previgente termine fissato in via sperimentale alla data del 1° luglio 2020 dall’articolo 16 del Dl 124/2019) che, come noto, ha sostituito integralmente il comma 1 dell’articolo 4 del Dlgs 127/2015.

In particolare, la disposizione stabilisce che a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021, l’agenzia delle Entrate metta a disposizione dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del suo sito, le bozze dei seguenti documenti:

› registri delle fatture e degli acquisti (articoli 23 e 25 del Dpr 633/1972);

› comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva;

› dichiarazione annuale Iva .

 

Su tale procedura l’ultima circolare di Assonime, in attesa del provvedimento attuativo, espone alcune evidenze dalle quali, tra le altre, emerge che l’operatività delle “bozze” sarà graduale per i diversi contribuenti, cominciando da coloro che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale almeno nel primo biennio di applicazione, vale a dire 2021-2022.

 

–di Monica Greco – La Settimana Fiscale n. 46/2020

In Redazione: Paolo Di Gregorio