Dematerializzazione dei corrispettivi al via

Scatta l’obbligo “esteso” dal 1° Gennaio 2021

La disciplina della dematerializzazione degli scontrini scatterà per tutti i soggetti interessati il prossimo 1° gennaio. È questa, infatti,  la data in cui il cerchio si chiude, grazie alla proroga disposta dal Decreto Rilancio che, tra le altre novità, ha posticipato la fase transitoria differendo dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione a regime della disciplina in commento e l’adozione delle nuove specifiche tecniche di trasmissione dei dati. Al riguardo Assonime, nella circolare n.27, illustra le aree ancora suscettibili di chiarimenti ufficiali in seguito agli aggiornamenti normativi intervenuti.

È oramai in scena l’atto finale del processo didigitalizzazione degli adempimenti fiscali che, in tema di corrispettivi, vede protagonisti tutti i soggetti rientranti nella previsione di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972.

La rivoluzione digitale per i corrispettivi è cominciata il 1° gennaio 2017 come una mera facoltà, con il disposto dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015, secondo cui gli esercenti potevano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’agenzia i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrino elettronico).

La possibilità è divenuta in seguito un obbligo con l’articolo 17, comma1, lettera a), del Dl 119/2018, convertito con modificazioni nella Legge 136/2018, con la previsione di una fase transitoria per isoggetti di dimensioni minori a partiredal 1° luglio 2019 e con il coinvolgimento dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti.

Come sappiamo, in realtà, la vera deadline per la disciplina di dematerializzazione degli scontrini scatterà il prossimo 1° gennaio. È questa, infatti, la data in cui il cerchio si chiude, grazie alla proroga disposta dal Decreto Rilancio che, tra le altre novità, ha posticipato la fase transitoria differendo dal 1° luglio 2020 al prossimo 1° gennaio 2021 l’ applicazione a regime della disciplina in commento e l’adozione delle nuove specifiche tecniche di trasmissione dei dati, nonché il termine per la predisposizione da parte dell’agenzia della precompilata Iva.

In vista dell’approssimarsi di questa data, Assonime ha emanato un’ulteriore Circolare (la n.

27) in cui illustra le aree ancora suscettibili di chiarimenti ufficiali in seguito agli aggiornamenti normativi intervenuti per poter avere un quadro completo della disciplina.

 

Le novità dal 2021

Le difficoltà causate dalla pandemia hanno portato il legislatore a prevedere una serie di interventi per supportare i contribuenti attratti dagli obblighi della trasmissione telematica dei corrispettivi che grazie alle novità del Dl Rilancio e Dl Cura Italia hanno potuto mettere in stand by gli adempimenti connessi sino al 31 dicembre 2020. Tutto è stato rinviato al 1° gennaio 2021, data in cui:

› si dispone l’obbligo dei corrispettivi telematici giornalieri da parte degli esercenti al dettaglio e delle attività assimilate; si completa, dunque, la fase transitoria essendo disposto fino al 1° gennaio 2021 il termine ultimo in cui non è prevista applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 6, del Dlgs 127/2015, vale a dire per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello dell’operazione;

› vi è l’obbligo di adottare le nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati dei corrispettivi, secondo il tracciato definito nel Provvedimento prot. n. 248558 del mese di giugno 2020; nonché il relativo adeguamento dei registratori telematici e l’applicazione online;

› l’obbligo per la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, grazie all’adeguamento dei registratori telematici entro il 31 dicembre 2020;

› l’entrata in vigore della lotteria degli scontrini, di cui all’articolo 1, comma 540, della Legge 232/2016.

L’Agenzia con il provvedimento (prot. n.248558/2020) dello scorso 30 giugno 2020, ha provveduto ad aggiornare con le nuove date del Dl Rilancio i termini contenuti nei precedenti provvedimenti in materia di obbligo per dotarsi di un registratore di cassa di ultima generazione che di lotteria degli scontrini.

 

Cosa cambia con gli scontrini elettronici

Con l’adozione dei corrispettivi telematici il legislatore manda in soffitta gli scontrini e le ricevute fiscali che non potranno essere più utilizzati e, in via generale, le operazioni saranno certificate grazie al documento commerciale.

I corrispettivi giornalieri saranno oggetto di memorizzazione elettronica e dovranno essere trasmessi telematicamente dall’agenzia delle Entrate mediante il Registratore Telematico (RT) o con l’ausilio dell’applicazione on-line gratuita e messa a disposizione dall’agenzia.

La mancata memorizzazione e l’omissione della trasmissione, come noto, sono oggetto di uno specifico regime sanzionatorio che comprende, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche sanzioni accessorie (articolo 12, comma 2, del Dlgs 471/1997).

La nuova disciplina ha previsto un periodo transitorio per l’adozione dei nuovi obblighi secondo il quale i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972, memorizzano elettronicamente e

trasmettono telematicamente all’agenzia i dati relativi ai corrispettivi giornalieri

› dal 1° luglio 2019 , se con volume d’affari non superiore a 400mila euro; › dal 1° gennaio 2020 in tutti gli altri casi, salvo specifiche eccezioni.

Il volume d’affari da considerare, in relazione a quanto detto, come chiarito dall’Amministrazione è quello di cui all’articolo 20 del Dpr 633/1972, vale a dire l’ammontare complessivo del soggetto passivo è quello realizzato nel periodo d’imposta precedente.

Come sappiamo, le novità introdotte dal Dl Rilancio hanno permesso ai contribuenti di poter certificare i corrispettivi per tutto il 2020 ancora secondo le regole ordinarie; difatti, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di trasmissione telematica – decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 (rispetto alla previgente data del 1° luglio 2020) per gli altri soggetti – non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva

Dal 1° gennaio 2021 tutti gli esercenti a prescindere dal loro volume d’affari, invece, dovranno procedere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

 

Termini di trasmissione

Con riferimento ai termini di trasmissione dei corrispettivi le regole sono differenti:

› i soggetti Iva con volume d’affari inferiore a 400mila euro, nei primi 6 mesi di applicazione della disciplina ovvero nel periodo transitorio potevano certificare i corrispettivi secondo le regole tradizionali, senza applicazione di sanzioni se la trasmissione telematica dei dati all’agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri avveniva entro il mese successivo a

quello di effettuazione dell’operazione. Il periodo graziato riguardava appunto per i soggetti obbligati:

› dal 1° luglio 2019 (volume d’affari superiore a 400mila euro): il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019;

› dal 1° gennaio 2020 (volume d’affari non superiore a 400mila euro): il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 – in seguito dal Dl Rilancio prorogato sino al 31 dicembre 2020;

› tutti i soggetti a far data dall’adozione a regime della disciplina, vale a dire dal 1° gennaio 2021, dovranno trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/1972.

Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni Iva periodiche.

 

La regola generale e le eccezioni

Alla regola generale di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fanno eccezione:

› le autoscuole (che, sino al 30 giugno 2020, possono, pur astrattamente tenute ad applicare la regola generale, certificare i propri corrispettivi con ricevuta/scontrino fiscale);

› i casi individuati con il Dm indicato nell’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 3, del Dlgs.

127/2015.

A differenza delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica che esonerano alcuni contribuenti in speciali regimi contributivi, la disciplina dei corrispettivi telematici non prevede esclusioni né per le imprese minori, né per quelli che adottano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014.

Di fatto sono individuate alcune fattispecie di esonero dall’obbligo di corrispettivi telematici, ma con riferimento a determinate operazioni – vedasi il Provvedimento del 10 maggio 2019 ancorché a carattere temporaneo e il successivo Dm 24 dicembre 2019 che amplia alcune ipotesi di esonero.

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi via via ha coinvolto tutti i soggetti, ivi compresi gli operatori che applicano il regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014) salvo che l’attività svolta non rientri tra quelle esonerate come sopra specificate.

E proprio con riferimento ai soggetti esonerati che certamente il quadro delineato dall’Amministrazione finanziaria meriterebbe un ulteriore chiarimento, dello stesso avviso è Assonime nell’ultima circolare emessa soprattutto in riferimento ai soggetti che sono esonerati dalla fatturazione elettronica, come i soggetti non residenti identificati ai fini Iva in Italia.

Il documento commerciale e lo scontrino elettronico

La Circolare n. 3/E/2020 dell’agenzia delle Entrate fornisce un quadro delle casistiche relative alla

documentazione delle operazioni mediante il documento commerciale, nei casi in cui non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis del Dpr 633/1972.

Sotto il profilo temporale, la memorizzazione elettronica e la conseguente emissione del documento commerciale deve essere effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento. Le regole per l’ esigibilità dell’imposta, invece, rimangono correlate alla tipologia di operazione effettuata ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/72.

Sotto un profilo di certificazione delle operazioni sono molti gli elementi che entrano in gioco, visto che da un lato riguardano le diverse ipotesi in cui un bene è ceduto o una prestazione è resa, indipendentemente dal momento di effettuazione dell’operazione ai fini Iva, tipicamente legato al pagamento, dall’altro il fatto che il contribuente, su richiesta del cliente o volontariamente, emetta direttamente la fattura.

Per quanto detto i soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 22 del Decreto Iva possono documentare le operazioni – a seconda che le stesse siano, o meno, effettuate anche ai fini Iva potendo scegliere alternativamente anche una modalità differente e specifica, come indicato nella tabella che segue.

Documentazione dell’operazione
Tipo di operazione Come documentare
Cessioni di beni e prestazioni di servizi

eseguite ed effettuate ai fini Iva

› Memorizzazione e successiva trasmissione dei corrispettivi ex articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015, con contestuale emissione del documento commerciale; › Fattura “immediata” con rilascio di copia al cliente nell’ipotesi di cui all’articolo 1,

› comma 3 , del Dlgs 127/2015;

Fattura “differita”, sempre che le operazioni siano identificate da idonea documentazione (ad esempio lo stesso documento commerciale, i documenti di trasporto, ecc.).

Prestazioni di servizi eseguite, ma non effettuate

ai fini Iva

 

Documento commerciale con la dicitura “non riscosso”, al quale seguirà ulteriore documento commerciale, con memorizzazione e trasmissione dei dati al momento dall’effettuazione delle prestazioni ai fini Iva (tipicamente il pagamento);

› Fattura “immediata”, da emettere entro 12 giorni all’effettuazione delle prestazioni ai fini Iva;

› Fattura “differita”, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettiva effettuazione delle prestazioni ai fini Iva.

Nel caso di prestazioni di servizi eseguite, ma non effettuate ai fini Iva, l’eventuale emissione anticipata della fattura immediata renderà non necessaria quella del documento commerciale. Per questa fattispecie, come rileva anche Assonime, nella Circolare n. 27/2020, sarebbe opportuno un esplicito chiarimento dell’Amministrazione, ancorché nei casi di emissione della fattura immediata, alla successiva consegna del bene o ultimazione del servizio, si possa rilasciare una quietanza, come desunto dalla FAQ n. 45 del 2018.

Nel caso, invece, di fatturazione differita sarà possibile emettere un documento commerciale con la dicitura «non riscosso».

Fra i casi particolari, inoltre, durante il Telefisco 2020, l’agenzia considerava già una valida alternativa la possibilità di emettere volontariamente la fattura in alcuni casi, in luogo del nuovo scontrino elettronico. Lo scontrino elettronico ovvero la fattura immediata: un’opzione fattibile per il contribuente, scelta che di certo trova un possibile interesse da parte dei contribuenti in regime forfetario che, come noto, sono attratti dal nuovo adempimento, ma non anche all’obbligo della fatturazione elettronica. È proprio su questa categoria e sulla fattibilità di procedere alla luce di quanto detto, ovvero con l’emissione di fattura cartacea, in luogo dello scontrino elettronico che Assonime nell’ultima circolare richiede un intervento chiarificatore e ufficiale dell’Amministrazione finanziaria.

 

Credito d’imposta

Con riferimento al credito d’imposta che compete per le sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri l’Amministrazione nella circolare n. 3/E/2020 chiarisce alcuni punti.

Il credito è pari al 50% della spesa (comprensiva di Iva, se l’imposta non ha formato oggetto di detrazione in capo all’acquirente) sostenuta con gli strumenti tracciabili e precisamente:

› fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto; › 50 euro in caso di adattamento .

È utilizzabile solo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, indicando il codice tributo 6899, e può essere « utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti, ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato ex lege da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento ».

Ecco gli esempi dell’agenzia:

› contribuenti trimestrali: coloro che liquidano l’Iva relativa al IV trimestre entro il 16 marzo dell’anno successivo, in caso di registrazione e pagamento della fattura di acquisto a dicembre 2019, possono utilizzare il credito in compensazione già a partire dal 16 marzo 2020;

› pagamento rateale : a fronte di una fattura d’acquisto registrata a gennaio 2020 per 500 euro (comprensivi di Iva), con pagamento in 5 rate mensili di 100 euro a partire dal 20 gennaio 2020, i contribuenti che liquidano l’imposta su base mensile, nella liquidazione di febbraio 2020 possono utilizzare un credito pari a 50 euro (50% di 100 euro). Lo stesso dicasi per i mesi successivi a fronte degli ulteriori pagamenti rateali, sino al raggiungimento del limite legislativamente previsto.

 

Invio dei corrispettivi e nuovo tracciato

L’agenzia delle Entrata ha reso disponibile un’area dedicata – all’interno dell’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» – che consentirà di assolvere all’obbligo in commento mediante:

› l’upload di un file con i corrispettivi della singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di ventilazione, ovvero di un file compresso;

› un servizio web per la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri.

La trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata dal contribuente ovvero da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998.

Le conformità tecniche dei file sono definite nel provvedimento prot. n. 236086/2019, ma è obbligatorio dal prossimo 1° gennaio 2021 che i corrispettivi siano trasmessi esclusivamente nel rispetto delle nuove specifiche tecniche approvate con il provvedimento prot. n. 248558 di giugno 2020.

Il nuovo tracciato comprende, tra l’altro, la descrizione di alcuni campi tra cui anche i dati afferenti ai ticket restaurant e include la previsione di altre modalità di pagamento, tra cui quella afferente un corrispettivo «Non Riscosso». Con quest’ultimo Provvedimento è stato introdotto anche un nuovo layout del documento commerciale.

Ricordiamo, che sono stati adeguati al 31 dicembre 2020 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche, allegate al Provvedimento prot. n. 248558/2020, di un modello già approvato dall’agenzia delle Entrate.

 

Precompilata Iva

Avrà più tempo a disposizione anche l’agenzia delle Entrate per mettere a disposizione le bozze dei dati Iva del contribuente. La proroga è stata disposta dall’articolo 142 del Dl 34/2020 che rinvia la procedura a carico dell’Amministrazione a partire dal 1° gennaio 2021 (in luogo al previgente termine fissato in via sperimentale alla data del 1° luglio 2020 dall’articolo 16 del Dl 124/2019) che, come noto, ha sostituito integralmente il comma 1 dell’articolo 4 del Dlgs 127/2015.

In particolare, la disposizione stabilisce che a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021, l’agenzia delle Entrate metta a disposizione dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del suo sito, le bozze dei seguenti documenti:

› registri delle fatture e degli acquisti (articoli 23 e 25 del Dpr 633/1972);

› comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva;

› dichiarazione annuale Iva .

 

Su tale procedura l’ultima circolare di Assonime, in attesa del provvedimento attuativo, espone alcune evidenze dalle quali, tra le altre, emerge che l’operatività delle “bozze” sarà graduale per i diversi contribuenti, cominciando da coloro che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale almeno nel primo biennio di applicazione, vale a dire 2021-2022.

 

–di Monica Greco – La Settimana Fiscale n. 46/2020

In Redazione: Paolo Di Gregorio