COVID-19: le misure dal 04.12.20 al 15.01.21

Le principali limitazioni per le persone e le attività

A chi si rivolge  
Imprese Professionisti Persone Fisiche
Tutte le imprese Tutti i professionisti Tutte le persone fisiche

Abstract

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020 il nuovo DPCM della medesima data che dispone in merito alle restrizioni a livello nazionale per contrastare e contenere il COVID-19. Le norme contenute nel nuovo DPCM hanno validità dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

Commento

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, n. 301, il DPCM della medesima data , che va ad individuare le restrizioni negli spostamenti delle persone e per le attività, nel periodo che va dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. Prima di analizzare le novità contenute nel predetto Decreto, si riporta di seguito l’elenco dei più importanti provvedimenti emanati nel periodo di diffusione del virus COVID-19.

I principali decreti emanati per l’emergenza epidemiologica
DL del 23.02.2020 n. 6 convertito in L del 05.03.2020 n. 13 – ABROGATO dal DL 19/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
DPCM del 23.02.2020 Disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020
DM del 24.02.2020 Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica
DPCM del 01.03.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020 (questo PDCM cessa di avere efficacia dal 08.03.2020)
DL del 02.03.2020 n. 9 – ABROGATO dalla L. 27/2020 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese anche di carattere fiscale
DPCM del 04.03.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, applicabili sull’intero territorio nazionale (questo PDCM cessa di avere efficacia dal 08.03.2020)
DPCM del 08.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, applicabili sull’intero territorio nazionale
DL del 08.03.2020 n. 11 – ABROGATO dalla L. 27/2020 Misure in merito alla giustizia anche tributaria
DL del 09.03.2020 n. 14 – ABROGATO dalla L. 27/2020 Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario, per l’accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per l’assistenza a persone e alunni con disabilità, ecc
DPCM del 09.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 Estensione all’intero territorio nazionale, dal 10.03.2020 al

03.04.2020, delle misure di cui all’art. 1 del DPCM del 08.03.2020 tra cui la necessità di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione ecc. Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

DPCM del 11.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 Chiusura delle attività commerciali, di bar, ristornati, ecc, eccetto le attività che assicurano i beni di prima necessità, dal 11.03.2020 al

25.03.2020 al fine di contrastare il virus “Covid-19”

DL “Cura Italia” del 17.03.2020 n. 18 – convertito in L del 24.04.2020 n. 27 Il decreto da 25miliardi di contenuto contiene tutta una serie di norme rivolte sia al sostenimento della sanità, sia al sostenimento dei contribuenti attraverso lo slittamento o sospensione di tutta una serie di scadenze, la previsione di indennità, bonus, crediti d’imposta e detrazioni sempre finalizzate a favorire il rilancio economico in questo difficile momento nazionale ed internazionale
DPCM del 19.03.2020 Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica
Ordinanza del Ministero della salute del

20.03.2020

Chiusura di parchi, ville, ecc, e niente passeggiate, spostamenti, nonché chiusura di certi generi alimentari

 

Ordinanza del Ministero della salute del

22.03.2020

Ulteriori restrizioni nei movimenti delle persone che non si possono spostare dal comune in cui si trovano se non in determinati e precisi casi
DPCM del 22.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 Chiusura delle attività produttive dal 23.03.2020 al 03.04.2020, con alcune eccezioni elencate nell’allegato
DL del 25.03.2020 n. 19 – convertito in L del 22.05.2020 n. 35 Previsione delle misure restrittive che Governo e Regioni posso attuare per fronteggiare l’epidemia da “Covid-19” ed individuazione delle nuove sanzioni da comminare per chi non rispetta le disposizioni
D.MISE del 25.03.2020 Modifiche della attività che possono rimanere aperte nel periodo dal

23.03.2020 al 03.04.2020, in parziale modifica di quanto stabilito dal DPCM del 23.03.2020

DPCM del 01.04.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 Proroga fino al 13.04.2020 delle misure di restrizione al movimento delle persone e dell’apertura delle attività economiche
DL “Liquidità” del 08.04.2020 n. 23 convertito in L del 06.06.2020 n. 40 Disposizioni in merito alla concessione di finanziamenti alle aziende e disattivazione di determinate norme societarie che potrebbero costringere le aziende a porsi in liquidazione, ecc.
DPCM del 10.04.2020 Mantenimento delle restrizioni a livello di movimento delle persone e delle restrizioni sulla chiusura delle attività, tranne quelle elencate nello stesso DPCM, fino al 3 maggio 2020
DPCM del 26.04.2020 Mantenimento delle restrizioni a livello di movimento delle persone, con alcune specifiche deroghe ma sempre nel rispetto delle misure igienico-sanitarie di sicurezza, e sospensione delle attività non espressamente autorizzate dal Decreto, dal 4 maggio al 17 maggio

2020

DL del 16.05.2020 n. 33 – convertito in L del 14.07.2020 n. 74 E’ il decreto che detta le linee generali della così detta “Fase 2”, ossia della ripartenza di molte attività dal 18.05.2020 e che è attuato dal DPCM del 17.05.2020
DL “Rilancio” del 19.05.2020 n. 34 convertito in L del 17.07.2020 n. 77 Il decreto contiene tutta una serie numerosa di norme volte sia al sostenimento delle persone fisiche sia delle imprese e degli esercenti arti o professioni, e comprende anche, tra le altre, il “Reddito di emergenza” e il rafforzamento dell’Eco e Sisma bonus
DPCM del 17.05.2020 Contiene le norme attuative del DL n. 33 del 16.05.2020, e quindi le norme che devono essere rispettate per passare alla “Fase 2” della situazione emergenziale nazionale, fase che inizia proprio con il 18.05.2020
DPCM del 11.06.2020 Contiene le norme volte a disciplinare la così detta “Fase 3” della diffusione del COVID-19 con efficacia dalla data del 15 giugno 2020, in sostituzione di quelle del decreto del DPCM del 17 maggio 2020, e fino al 14 luglio 2020
DPCM del 14.07.2020 Contiene la proroga al 31 luglio 2020 delle misure stabilite con precedente DPCM dell’11 giugno 2020
DL del 30.07.2020 n. 83 – convertito in L del 25.09.2020 n. 124 Contiene la proroga al 15 ottobre 2020 delle misure stabilite dal decreto-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, con alcune modifiche
DL “di Agosto” n. 104 del 14.08.2020 – convertito in L del 13.10.2020 n. 126 Contiene ulteriori disposizioni anche di carattere fiscale per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dal “COVID-19”

 

Ordinanza del Ministero della salute del

16.08.2020

Obbligo, dal 17.08.2020 e fino al 07.09.2020, di indossare, sull’intero territorio nazionale, la mascherina dalle ore 18.00 alle ore 6.00 e sospensione delle attività da ballo
DPCM del 07.09.2020 Contiene le misure restrittive fino al 7 ottobre 2020
DL n. 125 del 07.10.2020 Contiene la proroga al 31 gennaio 2021 delle misure stabilite dal decreto-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, con alcune modifiche
DPCM del 13.10.2020 Contiene le nuove strette stabilite dal governo a partire dal 14 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020
DPCM del 18.10.2020 Apporta modifiche al DPCM del 13.10.2020 al fine di introdurre nuove restrizioni visto l’aumento della diffusione del virus COVID-19 con efficacia dal 19 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020
DPCM del 24.10.2020 Ulteriori restrizioni a livello nazionale in seguito al peggioramento della situazione epidemiologica da COVID-19, con efficacia dal 26 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020
DL “Ristori” del 28.10.2020 n. 137 Contiene una serie di agevolazioni a favore soprattutto delle attività penalizzate dall’ultima stretta del DPCM del 24 ottobre 2020
DPCM del 03.11.2020 Ulteriori restrizioni alla circolazione delle persone e alle attività economiche a seguito dell’aggravarsi della situazione epidemiologica da COVID-19, con limitazioni particolari per talune Regioni, valevoli dal

6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020

Ordinanza MS del 04.11.2020 Individua le Regioni che rientrano nelle così dette zone arancioni e zone rosse con particolari restrizioni stabilite dal DPCM del 03.11.2020, a partire dal 6 novembre 2020 e per 15 giorni
DL “Ristori-bis” del 09.11.2020 n. 149 Ulteriori agevolazioni dopo l’emanazione del DPCM del 3 novembre 2020 che ha suddiviso le regioni in rosse, arancioni e gialle a seconda della situazione epidemiologica da COVID-19
DL “Ristori-ter” del 23.11.2020 n. 154 Potenziamento di alcune agevolazioni poste in essere con precedenti decreti al fine di sostenere ulteriormente le attività in difficolta a causa del COVID-19
DL “Ristori-quater” del 30.11.2020 n. 157 Ulteriori misure agevolative volte a “ristorare” le attività colpite dalle restrizioni poste in essere per fronteggiare il COVID-19
DL del 02.12.2020 n. 158 Modifiche al decreto-legge n. 19 del 25.03.2020 che prorogano lo stato di emergenza e le relative restrizioni e che limitano

ulteriormente gli spostamenti nei periodi dal 21.12.2020 al 06.01.2021

DPCM del 03.12.2020 Ulteriori restrizioni alla circolazione delle persone e alle attività economiche a seguito del COVID-19, valevoli dal 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021

Vista la scadenza della validità del DPCM del 3 novembre 2020, che ha dettato le “regole” da seguire fino al 3 dicembre 2020, arriva puntualmente il nuovo DPCM del 3 dicembre 2020, che entra in vigore il 4 dicembre 2020 e trova validità, come già detto, fino al 15 gennaio 2021, che detta le restrizioni per tale periodo. Di seguito si vanno, quindi, ad analizzare le principali norme stabilite dal predetto DPCM, sia con riferimento alle persone che alle attività.

A livello generale il nuovo Decreto stabilisce, innanzitutto, che è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all’aperto tranne che nei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esclusi dai predetti obblighi:

-i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

-i bambini di età inferiore ai sei anni;

-i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, e per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Viene stabilito che gli spostamenti sono consentiti solo se motivati

-da comprovate esigenze lavorative,

-da situazioni di necessità, -per motivi di salute,

dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo nonché, dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 con la raccomandazione, in ogni caso, per il resto delle giornate di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Come già stabilito dal decreto-legge del 2 dicembre 2020, n. 158 :

-dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, a livello nazionale, ogni spostamento in entrata o in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome,

-nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020e del 1° gennaio 2021 è vietato anche ogni spostamento tra comuni,a meno che non siano motivati

-da comprovate esigenze lavorative,

-da situazioni di necessità, -per motivi di salute.

Viene consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, escludendo gli spostamenti verso seconde case che siano ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche verso quelle ubicate in altro comune.

Il DPCM in commento dispone poi le misure che si devono applicare sull’intero territorio nazionale, le principali delle quali si riportano di seguito:

-l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e al rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

-sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;

-è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivià;

-sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni, di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del (CIP), che riguardano gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;

-le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui si è detto nella precedente alinea sono consentite a porte chiuse;

-sono sospesi gli sport di contatto ed è sospesa l’attività sportiva dilettantistica di base;

-è consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;

-Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;

-sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

-l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e da garantire il rispetto della distanza di almeno un metro;

-sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.

Evidenziando che rimane l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, per quanto riguarda le attività il DPCM in commento dispone, con riferimento alle principali norme, quanto di seguito riportato:

-sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

-sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;

-sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;

-restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;

-le attività commerciali al dettaglio, che si devono svolgere nel rispetto dei protocolli o delle linee guida delle regioni o province autonome, si devono altresì svolgere a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;

-le attività dei servizi di ristorazione, come, ad esempio, quelle dei bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00. Per il consumo al tavolo, esso è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi;

-dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

-resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

-dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera;

-resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

-restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che si trovano nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con l’obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

-le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

-restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, nel rispetto, in ogni caso, delle norme igienico-sanitarie;

-sono chiusi gli impianti sciistici, ma gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Viene altresì stabilito che dal 7 gennaio 2021, gli impianti sciistici sono aperti agli sciatori amatoriali, ma solo se vi è l’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, che siano rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

-le attività delle strutture ricettive possono essere esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni.

Facendo presente che per molte attività viene stabilito che condizione essenziale per il loro svolgimento, nel rispetto dei limiti e delle regole dettate dal DPCM, è che le Regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività stesse con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili, per quanto riguarda le attività professionali viene raccomandato che:

-siano attuate anche con modalità di lavoro agile, nei casi in cui possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

-siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

-siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare le mascherine;

-siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali.

L’articolo 4 del DPCM in commento stabilisce, inoltre, che le attività produttive industriali e commerciali, devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e il protocollo del settore della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, tutti allegati allo stesso DPCM.

Le principali limitazioni per le Regioni “arancioni” e “rosse”

A chi si rivolge  
Imprese Professionisti Persone Fisiche
Tutte le imprese Tutti i professionisti Tutte le persone fisiche

Abstract

Il DPCM del 3 dicembre 2020 prevede, come era già stato previsto dal precedente DPCM del 3 novembre 2020, la suddivisione delle Regioni in “gialle”, “arancioni” e “rosse”, prevedendo, per quelle che rientrano in queste due ultime, particolari ulteriori limitazioni rispetto a quelle già previste a livello nazionale

Commento

E’ utile evidenziare che per quanto riguarda gli spostamenti da e per l’estero viene stabilito che sono vietati quelli che riguardano Stati e territori elencati nell’elenco “E” dell’allegato 20 al DPCM in commento. Sono anche vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato nei medesimi Stati o territori appena indicati, nei quattordici giorni antecedenti. Sono altresì vieti gli spostamenti verso gli Stati o territori di cui all’elenco “F” dell’allegato 20, a meno che non ricorrano uno o più dei seguenti comprovati motivi: a)Esigenze lavorative,

b)Assoluta urgenza,

c)Esigenze di salute,

d)Esigenze di studio,

e)Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza,

f)Ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino dello Stato della Città del

Vaticano,

g)Ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui all’alinea precedente,

h)Ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo,

i)Ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui all’alinea precedente,

j)Ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h) precedenti, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

In continuazione con quanto già previsto dal DPCM del 3 novembre 2020, l’articolo 2 del DPCM del 3 dicembre 2020 stabilisce che con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni che si collocano all’interno di uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio alto, mentre l’articolo 3 del DPCM in commento stabilisce che con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni che si collocano all’interno di uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio alto.

Per le Regioni che si collocano nello “scenario di tipo 3” (c.d. regioni arancioni), oltre alle misure generali nazionali sopra già indicate, sono applicate le ulteriori seguenti misure di contenimento:

-E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle predette Regioni, salvo che per gli spostamenti motivati da:

Comprovate esigenze lavorative o

Situazioni di necessità o Per motivi di salute.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita. Viene consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito nei territori in commento è consentito qualora sia necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni in termini di spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti in virtù di quanto disposto dal DPCM in commento;

-E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per:

Comprovate esigenze lavorative, o

Di studio, o

Situazioni di necessità, o

Per motivi di salute, o

Per svolgere attività, o

Per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

-Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispetti i protocolli e le linee guida atti a prevenire o contenere il contagio;

-Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

-Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande diti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Per le regioni che si collocano nello “scenario di tipo 4” (c.d. regioni rosse), oltre alle misure generali nazionali sopra già indicate, sono applicate le ulteriori seguenti misure di contenimento:

-E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle predette Regioni, nonché all’interno delle medesime Regioni, salvo che per gli spostamenti motivati da:

Comprovate esigenze lavorative o

Situazioni di necessità o

Per motivi di salute.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita. Viene consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito nei territori in commento è consentito qualora sia necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni in termini di spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti in virtù di quanto disposto dal DPCM in commento;

-Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato n. 23 al DPCM in commento, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;

-Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

-Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

-Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispetti i protocolli e le linee guida atti a prevenire o contenere il contagio;

-Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

-Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande diti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

-Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali nonché gli sport di contatto, svolti anche nei centri sportivi all’aperto, sono sospesi;

-Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati da enti di promozione sportiva;

-E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione ma nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo della mascherina;

-E’ consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

-Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo ano di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, salvo quelle in cui è necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa, che possono essere svolti in presenza;

-Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle di cui all’allegato 24 al

DPCM in commento;

-I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza, anche per la gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile (smart working).

Si ricorda che

› Il DPCM del 3 dicembre 2020 entra in vigore dal 4 dicembre 2020 ed ha validità fino al 15 gennaio 2021

› Particolari norme sono state previste per le festività

COVID-19: le misure dal 04.12.20 al 15.01.21 – I punti salienti

La normativa E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, n. 301, il DPCM della medesima data , che va ad individuare le restrizioni negli spostamenti delle persone e per le attività, nel periodo che va dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021
Gli spostamenti Viene stabilito che gli spostamenti sono consentiti solo se motivati

–          da comprovate esigenze lavorative,

–          da situazioni di necessità,

–          per motivi di salute,

dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo nonché, dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021

Le norme per le “feste” Come già stabilito dal decreto-legge del 2 dicembre 2020, n. 158 :

–                      dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, a livello nazionale, ognispostamento in entrata o in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome,

–                      nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020e del 1° gennaio 2021 è vietato ancheogni spostamento tra comuni, a meno che non siano motivati

–                      da comprovate esigenze lavorative,-      da situazioni di necessità, –      per motivi di salute.

 

Le Regioni “arancioni” e “rosse” In continuazione con quanto già previsto dal DPCM del 3 novembre 2020, l’articolo 2 del DPCM del 3 dicembre 2020 stabilisce che con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni che si collocano all’interno di uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio alto,mentre l’articolo 3 del DPCM in commento stabilisce che con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni che si collocano all’interno di uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio alto