Il decreto Ristori-quater ha previsto il rinvio di alcuni termini di versamento in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi compreso il versamento dell’acconto Iva, per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione e che si trovano in determinate condizioni soggettive e oggettive. Pertanto accanto al termine di versamento ordinario dell’acconto del 28 dicembre 2020 (essendo il 27 giorno festivo), i contribuenti interessati dal decreto possono invocare la proroga del versamento al 16 marzo 2021 (in un’unica soluzione oppure versando, entro tale data, la prima di quattro rate mensili).
AMBITO SOGGETTIVO
A norma dell’articolo 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 405, sono tenuti al versamento di un anticipo (acconto) sull’Iva dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), tutti
soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni e i versamenti dell’imposta sul valore aggiunto:
› su base mensile, ai sensi dell’articolo 1 del Dpr 23 marzo 1998, n. 100, ovvero;
› su base trimestrale “per natura” , indipendentemente dal volume d’affari realizzato nell’anno precedente, a norma dell’articolo 74, comma 4, del Dpr 26.10.1972, n. 633 nonché;
› su base “trimestrale per opzione”, ai sensi dell’articolo 7 del Dpr 14 ottobre 1999, n. 542.
Soggetti Esonerati
Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto Iva, i soggetti passivi che:
› devono versare un acconto inferiore a 103,29 euro;
› hanno cessato l’attività nel corso del 2020 e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese di dicembre 2020 (contribuenti
“mensili”) oppure all’ultimo trimestre 2020 (contribuenti “trimestrali”);
› operano in regime di esonero, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972 (es. i produttori agricoli);
› esercitano attività di intrattenimento in regime speciale di cui all’articolo 74, comma 6, del Dpr 633/1972;
› applicano il regime forfetario di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (es. le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere);
› applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’articolo 27, comma 1–2, del Dl 6 luglio 2011, n. 98;
› applicano il regime forfetario per gli autonomi di cui all’articolo 1, comma 54–89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
› nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili o esenti agli effetti dell’Iva;
› hanno effettuato esclusivamente operazioni attive con applicazione del meccanismo dello split payment.
Nota bene
In relazione alle differenti modalità previste per la determinazione dell’acconto Iva (di cui si dirà in seguito), risultano altresì esonerati dal versamento in parola, i soggetti passivi Iva che:
› hanno iniziato l’attività nel corso del 2020;
› hanno evidenziato un credito Iva nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2019 (contribuenti “mensili”);
› hanno evidenziato un credito Iva nella liquidazione relativa all’ultimo trimestre del 2019 (contribuenti “trimestrali per natura”);
› hanno evidenziato un credito Iva nella dichiarazione annuale relativa al 2019 (contribuenti “trimestrali per opzione”);
› prevedono di evidenziare un credito Iva nell’ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa al 2020 o nella dichiarazione Iva annuale relativa al 2020.
METODI DI DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO
Il contribuente ha a disposizione tre metodi alternativi di determinazione dell’acconto Iva (metodo storico, metodo previsionale e metodo analitico), con possibilità di applicare il metodo più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcunché qualora, in base al metodo scelto, non risulti dovuta alcuna somma.
Metodo storico
Il metodo storico costituisce il metodo ordinario di determinazione dell’acconto Iva e prevede il versamento di un importo pari all’88% del versamento effettuato (o che si sarebbe dovuto effettuare) per l’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Nello specifico, la base di calcolo per l’acconto Iva 2020 coincide con:
› il debito d’imposta relativo al mese di dicembre 2019, per i contribuenti “mensili”;
› il debito d’imposta relativo al quarto trimestre 2019, per i contribuenti trimestrali “per natura”;
› il saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno 2019, per i contribuenti trimestrali “per opzione”.
Nota bene
La base di calcolo utilizzata deve essere considerata al lordo dell’eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2019 e al netto degli eventuali interessi che erano dovuti in sede di dichiarazione annuale per il 2019.
METODO STORICO
TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE | MODALITÀ DI CALCOLO |
Contribuente mensile | › Acconto versato per il 2019: euro 1.000
› Saldo Iva dicembre 2019: euro 2.500 › Totale Iva dovuta per dicembre 2019: euro 3.500 › Acconto dovuto per il 2020: euro 3.080= (euro 3.500 * 88%) |
Contribuente trimestrale “per natura” | › Acconto versato per il 2019: euro 1.000
› Saldo Iva ultimo trimestre 2019: euro 2.000 › Totale Iva dovuta per l’ultimo trimestre 2019: euro 3.000 › Acconto dovuto per il 2020: euro 2.640 = (euro 3.000 * 88%) |
Contribuente trimestrale “per opzione” | › Acconto versato per il 2019: euro 2.500
› Saldo Iva dichiarazione annuale 2019: euro 4.545 (di cui interessi 1% euro 45) › Totale Iva dovuta per l’ultimo trimestre 2019: euro 7.000 = (euro 2.500 + euro 4.545 – euro 45) › Acconto dovuto per il 2020: euro 6.160 = (euro 7.000 * 88%) |
Modifica periodicità dei versamenti
Nel caso in cui, in conseguenza della variazione del volume d’affari, la periodicità dei versamenti Iva sia mutata durante il 2020, rispetto a quella adottata nel 2019, devono essere osservate le regole previste dall’articolo 6, comma 3, della Legge 405/1990. In particolare, per i contribuenti che sono passati:
› dal regime di liquidazione e versamenti su base mensile, applicato nel 2019, al regime su base trimestrale nel 2020, la base di calcolo dell’acconto Iva 2020 è pari all’ammontare dell’Iva versata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, compreso l’eventuale acconto, al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2019;
› dal regime di liquidazione e versamenti su base trimestrale, applicato nel 2019, al regime su base mensile nel 2020, la base di calcolo dell’acconto Iva 2020 è pari a un terzo dell’Iva versata per l’ultimo trimestre 2019 compreso l’acconto (per i contribuenti trimestrali “per natura”) oppure a un terzo dell’Iva versata in sede di dichiarazione annuale relativa al 2019 includendo anche l’acconto (per i contribuenti trimestrali “per opzione”).
Metodo previsionale
Qualora si ricorra al metodo previsionale prescritto dall’articolo 6, comma 2, della Legge 405/1990, la base di calcolo dell’acconto Iva 2020 è determinata effettuando una stima delle operazioni riferite all’ultimo mese o trimestre del 2020.
Nota bene
L’importo da versare a titolo di acconto sarà pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare in riferimento a tale periodo, vale a dire:
› per il mese di dicembre 2020, se si tratta di contribuenti “mensili”;
› per il quarto trimestre del 2020, se si tratta di contribuenti trimestrali “per natura”;
› in sede di dichiarazione annuale per il 2020, se si tratta di contribuenti trimestrali “per opzione”.
Metodo analitico (o effettivo)
Adottando il metodo analitico (o effettivo) previsto dall’articolo 6, comma 3-bis, della Legge 405/1990, la base di calcolo dell’acconto Iva è determinata tenendo conto dell’importo risultante da un’apposita liquidazione dell’imposta, relativamente alle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), fino alla data del 20 dicembre. Più precisamente, l’acconto Iva 2020 è pari al 100% dell’imposta risultante dall’apposita liquidazione effettuata al 20 dicembre 2020, la quale tiene conto:
› per i contribuenti trimestrali, delle operazioni attive effettuate nel periodo 1 ottobre 2020 – 20 dicembre 2020 (ivi comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e delle operazioni passive registrate nel medesimo periodo;
› per i contribuenti mensili, delle operazioni attive effettuate nel periodo 1 dicembre 2020 – 20 dicembre 2020 (ivi comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e delle operazioni passive registrate nel medesimo periodo.
METODO ANALITICO
TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE | MODALITÀ DI CALCOLO | |
Contribuente mensile | › › ›
› › |
Iva su fatture emesse 1.12.2020 – 20.12.2020: euro
23.000 Iva su cessioni effettuate entro il 20.12.2020 con fatturazione differita: euro 1.000 Iva detraibile su fatture di acquisto registrate 1.12.2020 – 20.12.2020: euro 12.000 Saldo a credito mese di novembre 2020: euro 1.600 Acconto dovuto per il 2020: euro 10.400 = (euro 23.000 + euro 1.000 – euro 12.000 – euro 1.600) |
Contribuente trimestrale | › › › | Iva su fatture emesse 1.10.2020 – 20.12.2020: euro
31.000 Iva su cessioni effettuate entro il 20.12.2020 con fatturazione differita: euro 2.000 Iva detraibile su fatture di acquisto registrate 1.10.2020 20.12.2020: euro 16.000 |
› | Saldo a credito terzo trimestre 2020: euro 3.000 | |
› | Acconto dovuto per il 2020: euro 14.000 = (euro 31.000 + euro 2.000 – euro 16.000 – euro 3.000) |
Per la corretta determinazione dell’acconto Iva, occorre, inoltre, tener conto delle regole particolari previste per alcune tipologie di contribuenti
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI – REGOLE
TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE | REGOLE PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE ACCONTO IVA |
Contribuenti che operano nei settori di cui all’articolo 1, comma 471, L. 311/2004 (es. le aziende che somministrano acqua, gas, energia elettrica, ecc.) | Tali contribuenti devono calcolare l’acconto Iva in misura pari al 97% della media dei versamenti eseguiti (o che avrebbero dovuto eseguire) per i primi tre trimestri del 2020, se nell’anno
2019 hanno versato un ammontare di Iva superiore ad euro 2.000.000 (cd. metodo storico speciale): non è ammessa l’adozione del metodo storico ordinario e di quello previsionale, mentre è consentita l’applicazione del metodo analitico (risoluzione n. 16/E del 21 gennaio 2008 e circolare n. 54/E del 23 dicembre 2005). Se uno dei predetti soggetti partecipa alla liquidazione Iva di gruppo (articolo 73, comma 3, del Dpr 633/1972), l’acconto del gruppo deve essere determinato sommando algebricamente: › l’acconto dovuto dai soggetti tenuti ad applicare il metodo storico speciale; › l’acconto dovuto dalle altre società partecipanti, calcolato secondo il metodo più vantaggioso tra quello storico o previsionale. Resta ferma la possibilità di applicare il metodo analitico (Risposta interpello agenzia delle Entrate 28 agosto 2019, n. 350). |
Soggetti con contabilità separata di cui all’articolo 36 del Dpr 633/1972 | Nella determinazione dell’acconto Iva, tali soggetti devono calcolare:
› il dato storico sommando algebricamente le risultanze dell’ultima liquidazione periodica del 2019 (per i contribuenti “mensili” e per quelli trimestrali “per natura”) e della dichiarazione annuale Iva per il 2019 (per i contribuenti trimestrali “per opzione”), tenendo conto dei correttivi da apportare alle citate risultanze, qualora nel corso del 2020 si siano verificate variazioni nei volumi d’affari delle attività gestite separatamente rispetto al 2019; › il dato previsionale (e si ritiene anche quello effettivo) con i medesimi criteri sopra descritti, ma facendo riferimento alle risultanze previste per il 2020. |
Soggetti che affidano a terzi la tenuta della contabilità | È prevista la possibilità di determinare l’acconto Iva per il 2020 in misura pari a due terzi dell’imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre 2020, che considera le annotazioni eseguite nel mese di novembre dello stesso anno (Circolare n. 40/E dell’11 dicembre 1993). |
P.A. e società soggette allo split
payment |
L’acconto Iva dovrà essere determinato secondo uno dei metodi ordinariamente previsti, ossia storico, previsionale o analitico, sempre tenendo conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito dello split payment e a prescindere dal metodo di versamento utilizzato: diretto a mezzo modello F24 (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), ovvero nell’ambito delle liquidazioni periodiche mediante l’annotazione della fattura nei registri Iva (articolo 5, comma 1, Dm 23 gennaio 2015). |
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TERMINE DI VERSAMENTO E PROROGA
L’acconto Iva deve essere versato in un’unica soluzione entro il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l’anno 2020, il termine in parola scade il 28 dicembre 2020 (essendo il 27 giorno festivo), salvo la possibilità per il contribuente di invocare la proroga del termine di versamento senza sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021 (in un’unica soluzione oppure versando, entro tale data, la prima di quattro rate mensili), come previsto dall’articolo 2 del Dl 30 novembre 2020, n. 157 (cd. decreto Ristori-quater), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
297 del 30 novembre 2020, se ricorrono le condizioni soggettive e oggettive ivi contemplate.
Nota bene
L’articolo 2 del Dl 157/2020 (cd. decreto Ristori-quater) ha previsto, infatti, il rinvio di alcuni termini di versamento in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi compreso il versamento dell’acconto Iva per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione:
› ovunque localizzati, se nel periodo d’imposta precedente a quello in corso hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a novembre 2019;
› ovunque localizzati, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del Dpcm 3 novembre 2020;
› che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cd. zone arancioni o zone rosse, come individuate alla data del 26 novembre 2020;
› che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al Dl 149/2020 ovvero che esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, se il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa è ubicato nelle cd. zone rosse.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il pagamento dell’acconto Iva:
› non può formare oggetto di rateizzazione, ma può essere oggetto di compensazione con eventuali crediti d’imposta o contributivi, rispettando i limiti previsti in materia;
› deve essere effettuato mediante il modello di pagamento unificato F24:
› da presentarsi direttamente o tramite intermediari abilitati, ricorrendo ad una delle diverse modalità previste (F24 online, F24web, F24 cumulativo), con possibilità di avvalersi anche dell’Homebanking (purché nella delega di pagamento non siano esposte compensazioni con altri crediti tributari);
› utilizzando il codice tributo 6013 (se contribuenti mensili) ovvero il codice tributo 6035 (se contribuenti trimestrali).
Nota bene
Il contribuente con cadenza di liquidazione trimestrale “per opzione” non deve versare la maggiorazione dell’1% di cui all’articolo 7, comma 3, del Dpr 542/1999: la maggiorazione in parola (a titolo di interesse) è dovuta solo sui versamenti relativi ai primi tre trimestri dell’anno, nonché su quelli effettuati a titolo di saldo in sede di dichiarazione annuale. Scomputo dell’acconto
L’importo versato a titolo di acconto per l’anno 2020 deve essere scomputato, rispettivamente, dall’importo risultante:
› dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2020, per i contribuenti “mensili” (entro il 16 gennaio 2021);
› dalla liquidazione relativa all’ultimo trimestre 2020, per i contribuenti trimestrali “per natura” (entro il 16 febbraio 2020);
› dal saldo relativo all’anno 2020, per i contribuenti trimestrali “per opzione” (entro il 16 marzo 2021).
SANZIONI E RAVVEDIMENTO
In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’acconto Iva, si applica la sanzione amministrativa del 30% di quanto non versato, ovvero del 15% (sanzione del 30% ridotta del 50%) se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine (articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471).
Nota bene
È possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, mediante versamento delle sanzioni ridotte (a seconda di quando lo stesso verrà perfezionato), sempre che non sia stato nel frattempo notificato l’avviso di accertamento o quello bonario emesso a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale della dichiarazione.
Nel caso specifico dell’acconto Iva 2020, la sanzione da corrispondere per effetto del ravvedimento operoso (codice tributo 8904) sarà pari:
› all’1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, salve le maggiori riduzioni previste per ritardi non superiori a 14 giorni (pari a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo);
› all’1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il ravvedimento avviene tra 31 giorni e 90 giorni dalla scadenza;
› al 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione;
› al 4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
› al 5% (1/6 del 30%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Nota bene
Oltre al versamento dell’acconto Iva dovuto e della relativa sanzione per omesso versamento ( ridotta in relazione al giorno in cui è perfezionato il ravvedimento), il contribuente dovrà corrispondere gli interessi moratori al tasso legale (codice tributo 1991), con maturazione giorno per giorno:
› pari allo 0,05% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2020 (Dm 12 dicembre 2019);
› salve eventuali modifiche applicabili dal 1° gennaio 2021, da stabilire con decreto ministeriale da pubblicare sulla GU entro il 15 dicembre 2020.